Tra i pochi lavori rispetto ai quali è ancora possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito, ci sono quelli finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche 75%. La norma che regola l’agevolazione non prevede delle condizioni particolari per accedere allo sconto fiscale, tuttavia diversi sono i dubbi operativi legati all’applicazione del 75%. I lavori che si possono fare sono diversi, si pensi alla sostituzione di pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti; rifacimento di servizi igienici, ecc.

Un aspetto che merita particolare attenzione è l’aliquota Iva applicata ai lavori: 22%; 10% o 4%?

Per i lavori finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche 75% c’è una norma ad hoc che individua la corretta aliquota Iva da applicare.

Lo sconto in fattura 75%

Il bonus barriere architettoniche con sconto in fattura 75% è regolato dall’art.119-ter del DL 34/2020.

Sono agevolate al 75% le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione è calcolata su un limite di spesa individuato a seconda della tipologia di immobile oggetto di lavori.

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per fare un esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari (comprese le pertinenze), il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 7 (210.000 euro).

Per sfruttare lo sconto in fattura 75% non è necessario che in famiglia ci sia un soggetto disabile.

Detto ciò, rientrano tra i lavori agevolabili (vedi circolare n°17/2023 sulla dichiarazione dei redditi): la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

Per essere agevolati, i lavori devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.

Sconto in fattura 75%. Occhio all’Iva, c’è una norma da conoscere

In premessa abbiamo detto che bisogna prestare attenzione all’aliquota Iva che l’impresa potrebbe applicare ai lavori. Una volta che abbiamo il preventivo dei lavori in mano, potrebbero sorgere dei dubbi circa l’aliquota Iva che ci viene applicata.

Ebbene, nella consulenza giuridica n° 18/2019, l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco che nell’ambito di contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento ai sensi del numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Se non si trattasse di eliminazione di barriere architettoniche, i lavori potrebbero configurarsi quale interventi di manutenzione straordinaria soggetti ad IVA con l’aliquota del 10 (articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999. Tenendo conto, in tale ultimo caso, della disciplina dei beni di valore significativo individuati dal D.M. del 29 dicembre 1999.

Riassumendo.

  • Lo sconto in fattura è ancora ammesso per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche agevolati al 75%;
  • la detrazione è calcolata su un limite di spesa individuato a seconda della tipologia di immobile oggetto di lavori;
  • bisogna prestare attenzione all’aliquota Iva applicata dall’impresa che esegue i lavori.