In redazione di Investire Oggi è arrivato un interessato quesito sulla detrazione prevista per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche al 75%. Questi interventi rientrano tra i pochi rispetto ai quali è ancora possibile sfruttare le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Buongiorno, a breve avrò un incontro con un’impresa per un sopralluogo a casa mia in vista di un possibile intervento di ristrutturazione ad ampio raggio. Detto ciò, sono a conoscenza che per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche è ancora possibile procedere con lo sconto in fattura o con la cessione del credito.

Ciò mi permetterebbe di recuperare parte delle spese sostenute per i lavori. A tal proposito, mi chiedo se ai fini dello sconto in fattura e dell’agevolazione in generale è necessario che nell’immobile sia presente un familiare disabile. 

Prima di dare una risposta al nostro lettore, è utile richiamare le peculiarità dell’agevolazione prevista per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

 Sconto in fattura per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, possono essere agevolati con diversi bonus fiscali:

  • bonus ristrutturazione, ex art.16-bis c.1 lett. e) del DPR 917/86, TUIR;
  • superbonus, ex art.119 del DL 34/2020;
  • bonus barriere architettoniche, ex art.119-ter del DL 34/2020, anche con sconto in fattura.

Soffermandoci su quest’ultimo bonus, sono agevolate al 75% del loro importo (con i limiti che vedremo a breve)  le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione, da ripartire  in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute.

La stessa ed è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a:

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Dunque, per la villetta singola, la detrazione massima ossia il beneficio fiscale sarà pari a 37.500 euro.

Rientrano tra i beneficiari dell’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). Nei fatti, il bonus barriere architettoniche non spetta solo a persone fisiche.

Rientrano ad esempio tra i lavori agevolabili:

  • la sostituzione di pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti;
  • il rifacimento di servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori;
  • ecc.

Per essere agevolati, i lavori devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236,

Sconto in fattura e cessione del credito barriere architettoniche. Anche se non c’è un disabile in casa

Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo al quesito esposto in premessa.

Come già chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 17/2023 sulla dichiarazione dei redditi, l’agevolazione anche sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito spetta anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori. In tal modo abbiamo riposto al quesito sopra riportato.

Infine, è utile ricordare che la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. Nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Riassumendo…

  • Gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche possono essere agevolati al 75%;
  • per tale tipo di lavori è ancora ammessa l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito;
  • l’agevolazione spetta anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori.