L’ultimo decreto approvato dal Governo Meloni in materia di agevolazioni edilizie, DL 39/2024, ha ridotto ulteriormente i casi residui rispetto ai quali era ancora possibile sfruttare le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito 2024. Chi pensava di essere in salvo con una CILA presentata entro il 16 febbraio 2023 nonostante non avesse iniziato ancora i lavori, si è trovato catapultato in una realtà del tutto diversa.

Non basta la CILA al 16 febbraio ma è necessario che sia stata sostenuta almeno una spesa documentata da fattura per lavori già effettuati.

Tale condizione deve sussistere alla data del 30 marzo. Termine che coincide con l’entrata in vigore del DL 39.

Dunque i lavori devono essere almeno iniziati e ci deve essere una prova a dimostrazione della spesa sostenuta.

Proprio in merito al discorso sulla CILA puntuale però senza spese ancora sostenute, i commercialisti hanno rinnovato l’invito al Ministro Giorgetti a rimettere mano al DL 39 con specifiche modifiche. Vediamo quali sono nello specifico le proposte del CNDCEC.

Sconto in fattura e cessione del credito 2024. Cos’è cambiato con il DL 39?

Per i lavori effettuati da privati su immobili residenziali, il DL 11/2023 aveva mantenuto la possibilità di sconto in fattura e cessione del credito 2024 al ricorrere di specifiche condizioni.

In particolare, sconto e cessione erano ancora ammesse se:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o presentato altro titolo abilitativo per i lavori diversi al superbonus;
  • per gli interventi effettuati dai condomini, risulta adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  • gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, edilizia libera, è richiesto l’inizio dei lavori.

Per gli interventi in edilizia libera è necessaria una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art 47 del DPR n.

 445 del 2000 in cui sia indicata la data di inizio dei lavori. Data che deve risultare essere antecedente al 17 febbraio.

Dunque nessun riferimento veniva fatto alla necessità che oltre alla CILA risultassero anche delle spese già sostenute. Dunque la CILA puntuale permetteva al contribuente di mantenere la chance di sconto e cessione del credito 2024.

Non basta più la CILA puntuale

Dopo il DL 39, non basta più solo aver presentato una CILA:

Le disposizioni di cui all’ articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 , non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Infatti, per non perdere la chance di sconto in fattura e cessione del credito è necessario che sia stata sostenuta almeno una spesa documentata da fattura per lavori già effettuati. Tale condizione deve sussistere alla data del 30 marzo; termine che coincide con l’entrata in vigore del DL 39.

Sconto e cessione senza spese e con CILA puntuale. Le proposte del CNDCEC

E’ chiaro che la nuova condizione fissata dal DL 39 mette in difficoltà diversi contribuenti con lavori “dormienti”. Che magari sarebbero iniziati a breve. Per i lavori in stand by non c’è più alcuna chance di sconto in fattura e cessione del credito.

A tal proposito, i commercialisti con un apposito comunicato stampa superbonus hanno sollecitato il Governo per intervenire al fine di superare le criticità del DL 39.

E’ stato proposto che:

per coloro che hanno già sottoscritto contratti o abbiano già iniziato i lavori sia possibile continuare ad accedere alle opzioni per cessione del credito e sconto in fattura, subordinatamente al rilascio di attestazioni che certifichino la sussistenza di tali presupposti alla data di entrata in vigore del decreto, sottoposte a stringenti sanzioni in caso di falsità”.

Ciò al fine, sottolineano i commercialisti, “di evitare che a coloro che hanno fatto legittimo affidamento nell’accesso a tali opzioni venga ingiustificatamente negata tale possibilità, con inevitabili conseguenze anche sotto il profilo dei contenziosi che potrebbero sorgere con le imprese appaltatrici”.

Questione remissione in bonis

Criticità ancora più urgenti da risolvere riguardano lo stop alla remissione in bonis; infatti il nuovo decreto ha fatto divieto di ovviare ad errori commessi nelle comunicazioni di sconto in fattura o cessione del credito 2024. Chi ha commesso errori sostanziali nella comunicazione inviata al Fisco rischia di perdere del tutto l’agevolazione. Solo alcuni errori non compromettono lo sconto o la cessione 2024.

Pur comprendendo le esigenze di finanza pubblica sottese al blocco delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura, riteniamo necessario salvaguardare i contribuenti che hanno interventi in corso nonché ripristinare la remissione in bonis per chi ha commesso errori nelle comunicazioni inviate entro lo scorso 4 aprile.

Secondo i commercialisti è necessario:

  • il rispristino della possibilità di avvalersi della remissione in bonis;
  • estendendola a coloro che, non avendo ancora individuato il cessionario del credito d’imposta, vi riescano entro il prossimo 15 ottobre 2024, termine ultime per accedere alla remissione.

Quantomeno, la chance di remissione dovrebbe riguardare gli errori commessi in buona fede.

Riassumendo…

  • I commercialisti hanno sollecitato il Governo ad intervenire per correggere le criticità del DL 39;
  • sconto in fattura e cessione 2024 dovrebbero essere ammessi almeno per chi ha lavori in corso o sottoscritto i relativi contratti, pur in assenza di spese fatturate;
  • sarebbe necessario ripristinare la chance di remissione in bonis per ovviare ad errori nella comunicazione di sconto e cessione 2024 commessi in buona fede.