Oggi è l’ultimo giorno per inviare all’Agenzia delle entrate le comunicazioni di sconto in fattura e di prima cessione del credito per le spese sostenute nel 2023. Al contrario di quanto previsto lo scorso anno, dopo il 4 aprile non sarà possibile inviare né una comunicazione sostituiva né ricorrere alla c.d. remissione in bonis. Dunque, un eventuale errore presente nella comunicazione inviata al Fisco potrebbe compromettere la spettanza dell’agevolazione.

Tuttavia, in alcuni casi non c’è da preoccuparsi, infatti ci sono degli errori che possono essere ritenuti “formali” ossia che non pregiudicano l’opzione di sconto in fattura o di cessione del credito.

Ciò non significa che il contribuente o chi per lui non dovrà fare un ulteriore adempimento per sistemare la comunicazione.

Da qui, vediamo quali sono gli errori formali e in che modo è possibile rimediare.

Le comunicazione di sconto in fattura e cessione del credito entro il 4 aprile

Dopo l’approvazione del nuovo decreto superbonus, DL 39/2024, chi doveva ancora inviare al Fisco la comunicazione di sconto o cessione del credito è andato nel panico. La stessa cosa dicasi per chi aveva già fatto l’invio col dubbio di aver commesso qualche errore. Se prima del nuovo decreto era possibile rimediare con una comunicazione sostituiva entro il 5 maggio, con l’approvazione del nuovo decreto tale chance non è più ammessa.

Non è neanche possibile ricorrere alla remissione in bonis superbonus entro il prossimo 15 ottobre. Grazie alla remissione in bonis oltre a poter sistemare degli errori commessi nella prima comunicazione, il contribuente poteva anche ovviare al mancato invio della stessa entro il termine ordinario.

A ogni modo, post DL superbonus, come evidenziato sul portale Cessione crediti:

la comunicazione delle opzioni per il contributo sotto forma di sconto o la prima cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 può essere inviata fino al 4 aprile 2024.

Entro quella stessa data è possibile inviare comunicazioni sostitutive di quelle trasmesse dal 1° al 4 aprile 2024.

Chi commetterà errori nella comunicazione corre il forte di rischio di perdere lo sconto in fattura o la cessione del credito. Naturalmente chi ha optato per lo sconto è messo peggio; infatti, a mente di chi scrive non ci sono soluzioni per recuperare l’agevolazione una volta saltato lo sconto; infatti: non ci sarebbero spese sostenute e documentate da bonifico parlante posto che il bonus edilizio è stato riconosciuto come sconto sul prezzo da pagare all’impresa.

Dunque non ci sarebbero le condizioni per portare la spesa in detrazione in dichiarazione dei redditi.

Comunicazione sconto in fattura e prime cessioni entro il 4 aprile. Questi errori non fanno perdere l’agevolazione

Tenendo bene a mente quanto detto fin qui, c’è da dire però che non tutti gli errori commessi nella comunicazione di sconto o cessione del credito compromettono l’agevolazione.

Infatti, è corretto affermare che per gli errori formali c’è una soluzione.

A tal proposito ci viene in aiuto la circolare Agenzia delle entrate n°33/2022.

In tale documento di prassi sono stati elencati una serie di errori che se presenti nella comunicazione di sconto in fattura o cessione non compromettono l’opzione.

Ebbene sono errori formali quelli relativi ad esempio alle seguenti informazioni presenti nel modello di comunicazione:

  • nel frontespizio: recapiti (e-mail e telefono); codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica; indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”; codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus; codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista;
  • nel quadro A: indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020; stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione;
  • nel quadro B, i dati catastali;
  • nel quadro D: data di esercizio dell’opzione; tipologia del cessionario.

Da qui:

se nella Comunicazione sono state erroneamente indicate o omesse le informazioni sopra elencate, ma nella realtà sussistono tutti i presupposti e i requisiti previsti dalle disposizioni di riferimento ai fini della spettanza della detrazione, l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.

lgs. n. 241 del 1997 dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto (circolare n°33/2022).

Cosa fare per sistemare un errore formale?

Chi ha inviato la comunicazione in cui è presente l’errore formale dovrà segnalare all’Agenzia delle entrate l’errore commesso. E indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità).

La segnalazione può essere effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected].

Nell’oggetto del messaggio è opportuno inserire il seguente testo: “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. …”. Da completare sempre con il numero di protocollo della Comunicazione e il relativo progressivo.

Riassumendo…

  • Entro oggi deve essere inviata al Fisco la comunicazione di sconto in fattura o di prima cessione del credito, spese 2023;
  • dopo il 4 aprile non sarà possibile inviare una comunicazione sostitutiva della prima già inviata nei termini;
  • non è ammesso neanche il ricorso alla remissione in bonis;
  • è possibile sistemare eventuali errori formali anche dopo il 4 aprile.