La versione definitiva del nuovo DL superbonus pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede un’amara sorpresa anche per chi contava di poter ristrutturare la propria casa con lo sconto in fattura 2024 forte di una CILA presentata prima del 17 febbraio 2023. Anche se i lavori non erano ancora iniziati.

Tale casistica riferita ai c.d. lavori dormienti viene ora esclusa dallo sconto in fattura e dalla cessione del credito. Per i lavori non sono iniziati, anche con CILA tempestiva, non sarà possibile avere lo sconto in fattura.

Neanche la cessione del credito sarà ammessa.

Da qui, è utile fare un recap di quelle che sono le casistiche aggiornate rispetto alle quali sono ancora ammesse le due opzioni.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito 2024

Prima che intervenisse il nuovo decreto superbonus, DL 39/2024, sconto in fattura e cessione del credito erano ammesse rispetto alle seguenti casistiche:

  • bonus 75% finalizzato al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche;
  •  interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana per i quali sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo;
  • interventi superbonus e altri bonus edilizi con titolo abilitativo in essere al 16 febbraio 2023;
  • lavori effettuati da IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa e ONLUS, OdV e dalle APS iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • lavori su immobili danneggiati dagli eventi sismici o meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza situati nei territori della regione Marche.

In tutte queste ipotesi era ancora possibile scegliere una delle due opzioni in parola.

Sconto in fattura 2024 con Cila puntuale e lavori non iniziati. Niente agevolazione (DL superbonus)

Il nuovo decreto superbonus rimescola le carte ed elimina quasi tutte le suddette casistiche che permettevano al contribuente di sfruttare ancora lo sconto.

O la cessione del credito.

Nel testo iniziale del decreto le restrizioni erano meno pesanti di quelle invece inserite nel testo finale. Testo finale già pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Le prime bozze infatti prevedevano che sconto in fattura e cessione 2024 erano ammessi ad esempio per i lavori rispetto ai quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del nuovo decreto:

  • risultava presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA superbonus) e gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • per gli interventi condominiali, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) superbonus;
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati con il superbonus e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati con il superbonus.

I lavori devono essere almeno iniziati

Tuttavia, nel testo pubblicato In Gazzetta ufficiale non basta più la sola presentazione della CILA. Neanche se  presentata prima del 17 febbraio 2023 (si veda l’art.2 del DL 11/2023). Infatti si è disposto che sconto in fattura 2024 e cessione del credito possono trovare applicazione solo se ci sono spese già sostenute documentate da fatture per lavori almeno iniziati. Difatti, i lavori c.d. dormienti sono tagliati fuori sia dallo sconto sia dalla cessione del credito.

Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Nei fatti si restringono i casi di applicabilità dello sconto in fattura 2024 rispetto a quanto visto sulla base della bozza di decreto nel nostro approfondimento  Sconto in fattura e cessione del credito 2024. Casi residui di applicabilità post DL Superbonus 

Riassumendo…

  • Il nuovo decreto superbonus riduce al minimo le chance di sconto in fattura e cessione del credito;
  • non basta più essere in possesso di una Cila presentata entro il 16 febbraio 2023;
  • alla data del 29 marzo devono risultare spese già pagate, documentate da fattura, per lavori già in parte effettuati.