C’è ancora molta confusione sui permessi 104. Ti abbassano la busta paga o non è prevista alcuna decurtazione?

I 3 giorni mensili di permessi retribuiti per assistere il familiare con handicap grave o per se stessi spettano ai lavoratori di aziende sia pubbliche sia private.

Rispondiamo al quesito di un lettore:

“Il consulente del lavoro mi ha dato un premio più basso in quanto fruitore io dei permessi mensili L. 104. Io lavoro nel settore del vetro e vorrei sapere se ha fatto una cosa corretta o no”.

La questione posta dal lettore è stata più volte motivo di dubbi e dibattiti anche nelle aule dei Tribunali.

L’interpretazione della Legge 104/1992 ha spinto diversi datori di lavoro a commettere errori su stipendi, ferie, tredicesima, quattordicesima o altro.

I permessi 104 abbassano la busta paga?

Il lavoratore che fruisce dei permessi della Legge 104 ha diritto di ricevere al 100% gli incentivi di produzione. Per la Cassazione (sentenza n. 20684/2016), gli incentivi di produzione, previa valutazione e verifica dei risultati ottenuti, non si limitano al numero delle ore o dei giorni effettivamente lavorati. Di conseguenza, devono essere corrisposti interamente al dipendente che fruisce dei permessi Legge 104.

La 104 non prevede decurtazioni in busta paga, per incentivi di produzione e neanche per tredicesima e quattordicesima.

Consigliamo al lettore di chiedere al suo datore di lavoro, in amministrazione o al consulente del lavoro perché gli è stata detratta la somma.

Inoltre, il lavoratore matura le giornate di ferie anche nei giorni di permesso quando non è presente in azienda (ordinanza n. 14187/2017 della Corte di Cassazione).

Nessuna decurtazione neanche per ferie, tredicesima e quattordicesima a meno che…

Che si tratti di stipendio, incentivi di produzione, tredicesima o quattordicesima, i permessi 104 sono retribuiti come una normale giornata lavorativa. Sono retribuiti e garantiti da contributi figurativi che non influiscono sul calcolo delle ferie.

Non è prevista alcuna decurtazione neanche delle ferie e tredicesima mensilità (messaggio INPS del 6 marzo 2006 n. 7044), quando riposi e permessi non si cumulano con il congedo parentale.

Nello specifico, ai fini della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia, il calcolo della retribuzione può essere ridotto se i permessi si accumulano con il congedo parentale ordinario (con sospensione dell’attività lavorativa) e con il congedo per malattia del figlio (indennità inferiore rispetto a quella prevista dalla Legge 104).

Eventuali decurtazioni di ferie e tredicesima a causa di un’incidenza negativa dei permessi retribuiti (art. 33 Legge 104/1992) risultano inammissibili e potrebbero configurare specifiche discriminazioni (Parere – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. 15/0001920 del 05/07/2004).

Questo vale sia per le aziende pubbliche sia per quelle private, seppure si raccomandi di fare riferimento alle indicazioni riportate dal CCNL di riferimento.