Il 17 maggio 2024 rappresenta un’importante data limite per i datori di lavoro coinvolti nella gestione delle CU 2024 (relative all’anno fiscale 2023) dei loro dipendenti e collaboratori. Questo termine offre l’ultima opportunità per correggere eventuali errori o omissioni nelle Certificazioni Uniche precedentemente inviate, con la scadenza originale fissata per il 18 marzo.

La rilevanza di questa data si estende in particolare alle Certificazioni Uniche, necessarie per la compilazione automatica delle dichiarazioni dei redditi per i contribuenti che non possiedono partita IVA, come lavoratori dipendenti e pensionati.

Nonostante le nuove disposizioni che includono anche persone fisiche titolari di partita IVA nella dichiarazione precompilata, per questi soggetti le tempistiche di invio rimangono, almeno per quest’anno, invariate e seguono quelle più estese.

Le scadenze ordinarie per invio e consegna

Il Modello CU, precedentemente noto come CUD, si conferma essenziale per i lavoratori, poiché certifica i compensi ricevuti e le ritenute applicate dai datori di lavoro nel corso dell’anno fiscale di riferimento. Era quindi fondamentale che, entro il 18 marzo 2024, queste certificazioni fossero non solo trasmesse all’Agenzia delle Entrate, ma anche consegnate o rese disponibili ai lavoratori in qualche modo.

In particolare, per i datori di lavoro, il 18 marzo segnava la deadline per l’invio all’Agenzia delle Entrate delle CU 2024 per i non titolari di partita IVA, essenziali per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata 2024. Le CU per i titolari di partita IVA, così come quelle contenenti redditi esenti, mantengono come termine ultimo il 31 ottobre 2024, in linea con la scadenza per la presentazione del modello 770/2024.

CU 2024, pochi giorni per la sanzione ridotta

In termini di sanzioni, le regole sono chiare: per ogni Certificazione Unica 2024 omessa, tardiva o errata, è prevista una sanzione di 100 euro, con un tetto massimo di 50.000 euro annui per ogni sostituto d’imposta. Se la correzione avviene entro 60 giorni dalla scadenza originaria, la sanzione si riduce a un terzo (circa 33,33 euro per certificato), con un massimo di 20.000 euro annuali per sostituto d’imposta.

Pertanto, correggere gli errori/omissioni entro il 17 maggio 2024 consente di beneficiare di questa significativa riduzione delle penalità. Il pagamento della sanzione avviene mediante il codice tributo “8948”.

Un’ulteriore considerazione riguarda le Certificazioni Uniche che sono state inviate entro la scadenza ma corrette e ritrasmesse entro i 5 giorni successivi dal termine ordinario. In questo caso, non si applicano sanzioni.

In conclusione, se la CU 2024 è stata inviata entro il 18 marzo 2024 e poi ci si è accorti che era sbagliata e la si è corretta e rimandata entro 5 giorni successivi a detta data, non c’è stata applicazione di sanzione. Laddove la si corregge e rimanda, invece, entro 60 giorni (quindi, entro il 17 maggio 2024) la sanzione sarà quella pari a 1/3 di 100 euro (ossia 33,33 euro) per ogni certificazione errata, con un massimo di euro 20.000 per anno e sostituto d’imposta.

Ribadiamo che il focus sul ravvedimento esposto in questo articolo NON interessa le CU 2024 che possono inviarsi entro il 31 ottobre 2024. Per dette Certificazioni Uniche, le date di ravvedimento devono essere determinate in funzione della scadenza 31 ottobre. Quindi, i 5 giorni o i 60 giorni decorreranno da detta data.

Riassumendo

  • il 17 maggio 2024 rappresenta il termine finale per correggere errori sulle Certificazioni Uniche 2024 dei lavoratori dipendenti e pensionati
  • la scadenza originaria per l’invio delle CU necessarie alla dichiarazione redditi precompilata era il 18 marzo 2024.
  • per le Certificazioni Uniche dei contribuenti titolari di partita IVA il termine per l’invio è più lungo (31 ottobre 2024)
  • la consegna al lavoratore era da farsi comunque entro il 18 marzo 2024
  • sanzioni per CU errate, tardive o omesse: 100 euro ciascuna, fino a 50.000 euro totali.
  • prevista la riduzione sanzioni a circa 33,33 euro per correzioni entro 60 giorni dalla scadenza originaria
  • nessuna sanzione per correzioni entro 5 giorni dal termine ordinario.