La sanatoria degli scontrini è una delle principali novità contenute nel c.d. decreto energia (DL 131/2023).

Rispetto alla bozza iniziale del decreto, la sanatoria è stata alleggerita ma rimane comunque conveniente. Infatti, inizialmente il condono, con specifici abbattimenti sulle sanzioni, era stato esteso anche alle violazioni prodromiche per intenderci omesso versamento Iva, dichiarazione infedele. Violazioni legate a irregolarità commesse a monte nell’emissione dello scontrino.

Detto ciò, vediamo con un esempio pratico di capire meglio come funziona la sanatoria degli scontrini prevista nel DL energia.

La sanatoria degli scontrini

L’art.4 del DL 131/2023, c.d. decreto energia prevede una specifica sanatoria per le violazioni commesse rispetto all’emissione degli scontrini.

I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.

Dunque sono sanabili quelle violazioni rispetto alle quali non sono state irrogate le relative sanzioni. La sanatoria è ammessa anche laddove la violazione sia constatata con PVC ma non oltre la data del 31 ottobre 2023.

La sanatoria permette al contribuente di regolarizzare la propria posizione:

Sanatoria scontrini. Un esempio pratico

Come accennato sopra, sono sanabili le violazioni relative alla certificazione dei corrispettivi previste dall’articolo 6, commi 2-bis e 3, del Dlgs n. 471/1997, riforma sanzioni tributarie.

Dunque si tratta di violazioni relative a: mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione. Ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. Punite con la sanzione al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.

Da qui, ipotizzando la mancata emissione di 15 scontrini elettronici, sarà necessario versare, con un minimo di 500 euro per violazione, un importo pari a 7.500 euro. Non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo giuridico.

Grazie alla sanatoria in parola, le sanzioni citate possono essere ridotte a:

  • 1/7 se la violazione risale al 2022;
  • 1/8 se la violazione risale al 2023.

Attenzione, in premessa abbiamo accennato alle c.d. violazioni prodromiche.

Infatti, alla mancata emissione dello scontrino potrebbe corrispondere un omesso versamento delle imposte (Iva e redditi), l’omessa indicazione dell’incasso in dichiarazione dei redditi (dichiarazione infedele con sanzione al 90%). Nonché le violazioni commesse rispetto alle liquidazioni periodiche Iva.

Si tratta di violazioni anch’esse da sanare.

Non possono essere oggetto di ravvedimento le violazioni per le quali risultano eventualmente già irrogate le sanzioni da parte dell’Agenzia delle entrate alla data di perfezionamento dello stesso ravvedimento.

Riassumendo…

  • La nuova sanatoria degli scontrini si trova nel DL energia;
  • sono oggetto di sanatoria le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023
  • la pace fiscale è ammessa anche se le violazioni risultino già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 sempreché le stesse non risultino già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento;
  • il ravvedimento, se le violazioni sono già constatate con PVC, è ammesso entro il 15 dicembre.