Entro il 31 ottobre deve essere pagata la prima rata della sanatoria delle irregolarità formali. Si tratta di una misura che fa parte della più ampia pace fiscale di cui alla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023. Pagando 200 euro (unica rata o due rate da 100 euro) per periodo d’imposta cui si riferisce la violazione o le violazioni commesse, il contribuente sistema la propria posizione con il Fisco.

Oltre a effettuare il pagamento della prima rata, sarà poi necessario rimuovere l’irregolarità commessa.

Ciò dovrà avvenire entro il prossimo anno. Ossia entro il 31 marzo 2024.

Detto ciò, ci sono delle casistiche in cui è sufficiente versare solo la sanzione di 200 euro senza che sia necessario rimuovere l’irregolarità commessa.

La sanatoria delle irregolarità formali al 31 ottobre

La sanatoria delle irregolarità formali è regolata dai commi da 166 a 173 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

Sono oggetto di sanatoria le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi.

La sanatoria è aperta a tutti: privati, imprese, professionisti. Rientrano nella sanatoria anche le violazioni commesse dagli intermediari durante l’assistenza fiscale o dai sostituti d’imposta.

Si parla di violazioni formali perché sono punite sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa; non hanno comportato un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo.

Cosa può essere sanato

Possono essere sanate ad esempio (Fonte circolare Agenzia delle entrate, n°2/2023):

  • la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati. Ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente (cfr. articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471);
  • l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’ articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (cfr. articolo 11, comma 2-ter, del d.lgs. n. 471 del 1997). Invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, di cui all’articolo 50, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 (cfr. articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta (cfr. articolo 9 del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (cfr. articolo 11, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • ecc.

Non possono invece essere sanate a esempio le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, dunque compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’Ivie e l’Ivafe ecc.

Sanatoria irregolarità formali. Casi in cui basta pagare solo la sanzione

In premessa abbiamo accennato al  fatto che ci sono delle casistiche in cui grazie alla sanatoria delle irregolarità formali è sufficiente versare solo la sanzione di 200 euro senza che sia necessario rimuovere l’irregolarità commessa.

Ebbene a tal proposito ci viene in aiuto la circolare n°11/2019, adottata dall’Agenzia delle entrate in riferimento a una sanatoria del tutto simile a quella della Legge di bilancio 2023.

In tale documento di prassi, è stato evidenziato come sia sufficiente versare la sola sanzione senza rimuovere l’irregolarità nei seguenti casi:

  • violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta per i due periodi d’imposta di riferimento;
  • a partire dal 1° gennaio 2018, l’addebito al cessionario o al committente di un’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella effettiva, purché l’imposta stessa sia stata assolta; in tale ipotesi il cessionario che ha detratto l’imposta riportata in fattura è punibile con una sanzione in misura fissa, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997 e conserva il diritto a detrazione. Pertanto la violazione può essere rimossa con il versamento dei 200 euro senza necessità di rimuovere anche l’errore;
  • le violazioni in materia di inversione contabile, sanzionate ai commi 9-bis.1 e 9-bis.2 del citato articolo 6, sempre che la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione o di frode e l’imposta sia stata effettivamente assolta.

Anche l’omessa presentazione della liquidazione periodica ex articolo 21-bis del D.

L. n. 78 del 2010, purché i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale, può essere sanata con il solo versamento della sanzione.

Riassumendo…

  • Entro il 31 ottobre deve essere pagata la prima rata della sanatoria delle irregolarità formali;
  • non sempre, oltre al versamento della sanzione, è necessario rimuovere l’irregolarità commessa;
  • questo può essere il caso dell’omessa presentazione della liquidazione periodica.