Nella Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, viene data la possibilità ai contribuenti di definire quelle irregolarità in materia di Irpef, Ires, Iva, ecc. c.d. formali. Quando parliamo di irregolarità formali, facciamo riferimento a quelle violazioni che non incidono sul totale dell’imposta a debito dovuta alla Stato: Irpef, Iva, Irap, ecc.

Nei fatti, si distinguono da quelle sostanziali che invece comportano il versamento di un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta. Rispetto alle quali ad esempio è ammesso il ravvedimento speciale.

Ulteriore tassello della pace fiscale.

Detto ciò, nella circolare n°2/2023, l’Agenzia delle entrate ha meglio individuato le violazioni rispetto alle quali è applicabile la sanatoria delle irregolarità formali nell’ambito della c.d. pace fiscale . In virtù della quale, il contribuente, può chiudere ogni pendenza con il Fisco, versando solo 200 euro. Vediamo nello specifico quali sono le violazioni che possono essere oggetto di sanatoria.

La sanatoria per le irregolarità formali

Quando parliamo della sanatoria delle irregolarità formali, facciano riferimento alle previsioni agevolative di cui ai commi da 166 a 173 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

Sono oggetto di sanatoria le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi.

Detto ciò, dal punto di vista soggettivo la definizione agevolata riguarda tutti i contribuenti, privati, imprese, professionisti. Rientrano nella sanatoria anche le violazioni commesse dagli intermediari durante l’assistenza fiscale (vedi ad esempio commercialisti) o dai sostituti d’imposta.

Nei fatti, come riportato nella circolare n° 2 in parola, sono sanabili quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Sanatoria irregolarità formali. Quali violazioni sono sanabili?

Nella circolare citata, l’Agenzia delle entrate ha chiarito quali sono le sanzioni che possono essere oggetto di sanatoria con il versamento di soli 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Rientrano tra le violazioni definibili:

  • la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati. Ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente (cfr. articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471);
  • l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’ articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (cfr. articolo 11, comma 2-ter, del d.lgs. n. 471 del 1997); invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, di cui all’articolo 50, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 (cfr. articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta (cfr. articolo 9 del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (cfr. articolo 11, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività, vedi art.35 del decreto Iva.

Ulteriori violazioni sanabili con la pace fiscale

Rappresentano ulteriori violazioni sanabili con la pace fiscale:

  • l’erronea compilazione della dichiarazione integrativa che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
  • l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (cfr. articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (cfr. articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241);
  • le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (cfr. articolo 10 del d.lgs. n. 471 del 1997)
  • l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria (cfr. articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175)
  • l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (cfr. articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23);
  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (cfr. articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (cfr. articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode (cfr. articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti il reverse charge, in assenza di frode (cfr. articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, del d.lgs. n. 471 del 1997); invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
  • ecc.

Nei fatti, anche l’omesso o tardivo invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, può essere sanato con la pace fiscale.