Entro il 31 ottobre chi ha intenzione di regolarizzare eventuali irregolarità formali commesse in ambito fiscale può ricorrere alla c.d pace fiscale versando la prima delle due rate previste per legge.

Oltre a pagare la prima rata, successivamente ossia entro il 31 marzo 2024 sarà necessario rimuovere l’irregolarità commessa. Detto ciò, potrebbe accadere che nonostante la sanatoria, il contribuente sia sottoposto a controlli o comunque venga invitato dall’Agenzia delle entrate a sistemare la propria posizione.

Si pensi all’invio di una lettera di compliance, strumento tramite il quale l’Agenzia delle entrate mira a promuovere l’adempimento spontaneo dando la possibilità ai contribuenti di sistemare la propria posizione tramite ravvedimento operoso.

In questi casi, quali sono gli intrecci tra compliance e sanatoria delle irregolarità formali?

La sanatoria delle irregolarità formali

La sanatoria delle irregolarità formali fa parte della pace fiscale di cui alla Legge n°197/2022 Legge di bilancio 2023 (per la sanatoria vedi i commi da 166 a 173).

Possono essere sanate le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi.

Ecco perché si tratta di violazioni formali. Si tratta di irregolarità punite con sanzione amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa.

Le irregolarità oggetto di sanatoria

Nella circolare n° 2/2023, l’Agenzia delle entrate ha fatto alcuni esempio di irregolarità  formali sanabili.

Ad esempio sono sanabili quali irregolarità formali:

  • la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati. Ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente (cfr. articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471);
  • l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’ articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (cfr. articolo 11, comma 2-ter, del d.lgs. n. 471 del 1997). Invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, di cui all’articolo 50, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 (cfr. articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta (cfr. articolo 9 del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (cfr. articolo 11, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 471 del 1997);

Attenzione, in alcuni casi, è sufficiente versare solo la sanzione senza rimuovere l’irregolarità formale.

Tanto per fare un esempio, rientra in tale casistica l’omessa presentazione della liquidazione periodica ex articolo 21-bis del D.L 78 del 2010, purché i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale.

Sanatoria irregolarità formali in presenza di lettera di compliance

Per sistemare le irregolarità commesse, al contribuente viene chiesto di pagare 200 euro (unica rata o due rate da 100 euro scadenti il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024) per periodo d’imposta cui si riferisce la violazione o le violazioni commesse (codice tributo TF 44). Dunque se nel 2021 il contribuente ha commesso 4 irregolarità formali, sarà sufficiente pagare solo 200 euro rispetto a quello specifico anno.

Oltre a effettuare il pagamento della prima rata, sarà poi necessario rimuovere l’irregolarità commessa. L’irregolarità, salvo quanto detto sopra, dovrà essere rimossa entro il  31 marzo 2024.

In premessa abbiamo accennato al fatto che potrebbero sorgere dubbi circa la rimozione dell’irregolarità laddove il contribuente riceva una lettera di compliance.

In particolare facciamo riferimento alla situazione in cui il contribuente versa la prima rata o entrambe al 31 ottobre e successivamente rimuova le irregolarità commesse.

Tuttavia, potrebbe succedere che non sia riuscito ad individuare tutte le irregolarità commesse e di seguito riceva una lettera di compilance per le violazioni che non ha sanato.

Ebbene, in tali casi entrano in gioco le indicazioni di cui alla circolare, Agenzia delle entrate n°11/E 2019, relativa a una simile sanatoria.

Nello specifico, rapportando le indicazioni contenute nel documento di prassi citato alle attuali scadenze della sanatoria,  affinché la definizione possa ritenersi perfezionata occorre necessariamente rimuovere la violazione entro il 31 marzo 2024, ovvero entro 30 giorni dall’invito dell’ufficio.

Fermo restando che a monte devono essere rispettati i suddetti termini di pagamento.

Riassumendo.

  • Entro il 31 ottobre deve essere versata la prima rata della sanatoria delle irregolarità formali;
  • le irregolarità commesse devono essere sanate entro il 31 marzo 2024;
  • in caso di ricezione di lettera di compliance, occorre necessariamente rimuovere la violazione constatata entro il 31 marzo 2024, ovvero entro 30 giorni dall’invito dell’ufficio.