In scadenza il 16 dicembre prossimo il saldo IMU 2021. L’acconto era da versarsi entro il 16 giugno 2021 (chi ha saltato la scadenza o ha versato un importo insufficiente può mettersi in regola con il ravvedimento operoso).

Nulla è cambiato in merito al tributo dovuto sulla casa adibita ad abitazione principale, ossia quella in cui il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Stessa cosa dicasi per quanto riguarda le pertinenze.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, ricordiamo che, le agevolazioni per l’abitazione principale e pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

La definizione di pertinenza dell’abitazione principale

Per pertinenza dell’abitazione principale possono intendersi esclusivamente quelle appartenenti alle categorie catastali C2, C/6 e C/7 e nel limite massimo di tre ciascuna appartenente alla citata categoria.

Esempio

Immobile adibito ad abitazione principale cui sono legate tre pertinenze, di cui due di categoria C/7 ed una di categoria C/6. In questa ipotesi, ai fini IMU, possono considerarsi pertinenze dell’abitazione principale il C/6 ed uno solo dei due C/7, mentre l’altro C/7 deve essere trattato con una seconda casa (la scelta è lasciata alla discrezionalità del contribuente). Laddove, invece, le tre pertinenze fossero rispettivamente un C/2, un C/6 ed un C/7, queste ai fini IMU possono considerarsi tutte come pertinenze dell’abitazione principale.

IMU 2021 per abitazione principale e pertinenze

Non si paga IMU sulla casa adibita ad abitazione principale. L’esenzione, tuttavia, si ha solo laddove trattasi di immobile appartenente a categoria catastale non di lusso, ossia diversa da A/1, A/8 ed A/9.

L’esonero si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale, nel limite massimo di tre, ciascuna appartenete a categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

L’IMU, invece, è dovuta sull’abitazione principale di categoria catastale di lusso (A/1, A/8 ed A/9) e relative pertinenze. Ad ogni modo, per l’abitazione principale, in questi casi, si applica un’aliquota agevolata ed una detrazione di 200 euro (da rapportarsi ai mesi ed alla percentuale di possesso).

Ricordiamo che l’IMU è un tributo dovuto in base alla percentuale ed ai mesi di possesso dell’immobile, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni. Questo significa che se l’immobile è adibito ad abitazione principale solo per alcuni mesi dell’anno, deve essere trattato come tale, ai fini del calcolo IMU, solo con riferimenti a tali mesi (per i restanti è da considerarsi come secondo immobile).

Le assimilazione ad abitazione principale

Per espressa previsione normativa, si considerano assimilati ad abitazione principale e, quindi, ricevono lo stesso trattamento IMU sopra illustrato (esenzione o agevolazione a seconda se rispettivamente di categoria catastale non di lusso o di lusso) i seguenti immobili:

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
  • casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice
  • il solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  • solo se previsto dalla delibera comunale, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).

Potrebbero anche interessarti: