Nel fissare l’aliquota IMU per l’abitazione principale il comune deve attenersi esclusivamente a quanto previsto dal legislatore senza possibilità di andare oltre l’autonomia regolamentare concessa.

Lo ribadisce il MEF in apposito documento di prassi pubblicato il 20 settembre 2021. Vediamo in dettaglio il chiarimento.

L’IMU per l’abitazione principale: quando si applica l’esonero

Anche per la nuova IMU (in vigore dal 1° gennaio 2020), com’era per la vecchia imposta, continua ad applicarsi l’esenzione dal tributo per l’immobile adibito ad abitazione principale di categoria catastale non di lusso (ossia categorie diverse da A1, A/8 ed A/9) e le relative pertinenze nel limite massimo di tre, ciascuna appartenete a categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

Esempio

Immobile adibito ad abitazione principale di categoria catastale A2 cui sono legate tre pertinenze, di cui due di categoria C/6 ed una di categoria C/2. In questa ipotesi, ai fini IMU, c’è esenzione per:

  • L’abitazione principale
  • il C/2
  • e solo su uno dei due C/6.

L’altro C/6 deve essere trattato con una seconda casa (la scelta è lasciata alla discrezionalità del contribuente). Laddove, invece, le tre pertinenze fossero rispettivamente un C/2, un C/6 ed un C/7, l’esenzione IMU ci sarebbe su tutti gli immobili in questione.

Quando è dovuta l’imposta per l’abitazione principale

L’IMU, invece, è dovuta sull’abitazione principale di categoria catastale di lusso e relative pertinenze.

Ad ogni modo, per l’abitazione principale, in questi casi, si applica un’aliquota agevolata ed una detrazione di 200 euro (da rapportarsi ai mesi ed alla percentuale di possesso dell’immobile).

Il legislatore, in merito all’aliquota IMU da applicare per l’abitazione principale (laddove dovuta) stabilisce che si applica quella ridotta e pari allo 0,5%. Tuttavia, è data possibilità ai comuni di poter intervenire su tale aliquota per diminuirla (fino all’azzeramento) o per aumentarla.

L’aumento, però non può essere illimitato, in quanto allo stesso tempo il legislatore stabilisce che l’aumento massimo possibile è dello 0,1 punto percentuale (quindi, un’aliquota massima IMU per l’abitazione principale dello 0,6%).

E’ nulla la delibera IMU del comune nella parte in cui dovesse prevedere un’aliquota IMU per l’abitazione principale che non rispetti i predetti limiti (ad esempio una delibera che stabilisce un’aliquota dello 0,7%).

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