Finalmente arriva la stagione dei saldi invernali 2017, di cui abbiamo già reso noto il calendario di inizio e fine regione per regione, che i consumatori attendono per fare gli acquisti, importanti o meno, ad un prezzo più basso.

Le modalità di svolgimento dei saldi, la loro pubblicità e la durata sono regolate da leggi regionali sancite dal decreto legislativo numero 114 del 1998. Molti sono i margini di discrezionalità lasciati agli enti locali, come ad esempio la durata e la data di conclusione e di inizio degli sconti, ma vi sono, in ogni caso, dei punti cardine che regolano la stagione degli sconti validi su tutto il territorio nazionale.

Saldi invernali 2017: vediamo cosa dice la legge

I Saldi di fine stagione, siano essi estivi che invernale, devono riguardare vendite di liquidazione di prodotti della stagione appena trascorsa, non devono, quindi, essere un modo per il negoziante di svuotare il magazzino da merce avanzata negli anni precedenti.  Lo sconto effettuato, come ormai tutti sappiamo, deve essere espresso in percentuale sul cartellino del prezzo che deve riportare il costo originale e quello scontato.

Le condizioni di sconto proposte ai clienti devono essere effettive e reali: i commercianti che alzano il prezzo iniziale del prodotto, quindi, commettono un illecito.

Il prezzo della merce va indicato in euro. Si ricorda che nelle vendite di fine stagione l’esercente può decidere di vendere il prodotto anche ad un prezzo inferiore a quello di acquisto poichè durante i saldi non si applicano le norme relative alle vendite sottocosto.

Il commerciante che normalmente accetta pagamenti con carte di credito e Pos dovrà continuare ad accettarli anche durante il periodo dei saldi, anche se legalmente non è obbligato. Se il negoziante che espone una vetrofania delle carte di credito accettate e durante il periodo dei saldi si rifiuta di accettare pagamenti con carte o bancomat, il caso va segnalato alla società che ha emesso la carta di credito.

Si ricorda che anche per la merce acquistata in saldo il cliente ha diritto alla riparazione o sostituzione del bene acquistato se ha difetti o difformita, oppure ad una ulteriore diminuzione del prezzo pagato (il commerciante ha la responsabilità, in ogni caso, qualora il difetto esiste al momento della vendita ma anche qualora tale difetto si manifesti entro due anni dalla consegna del bene.

Si ricorda, inoltre, che la prova dei capi di vestiario non è obbligatoria ma rimane una discrezionalità del negoziante. Le associazioni dei consumatori, però, consigliano di diffidare dei capi di abbigliamento che non possono essere provati poichè, in caso di taglia errata non si ha diritto al cambio della merce.