Aderire alla Rottamazione Ter, fa cancellare l’ipoteca in atto? Analizziamo il quesito di una nostra lettrice:

Salve, la contatto per quanto riguarda un problema di una mia parente. La situazione è questa: la persona di cui le parlo ha un mutuo congelato con la banca e ci sarebbero da pagare ancora € 40.000 di mutuo. Mi sono informata per poterla salvare. Ma mandati tutti i documenti richiesti dalla banca e dal notaio si è venuto a scoprire che la casa è ipotecata da EQUITALIA, per una cifra di circa € 80.000.
La mia domanda è questa, se mi può essere utile: Questa parente avrebbe diritto alla rottamazione degli € 80.000 ??
In questo caso l’ipoteca verrebbe cancellata? Specifico che la casa si trova in Sardegna. In casa fosse possibile che procedura ci sarebbe da fare? Attendo gentilmente una sua risposta appena possibile! Cordiali Saluti

E’ possibile aderire alla Rottamazione Ter, deve aderire la sua parente personalmente.

Rientrono nella rottamazione ter tutte.

Rottamazione Ter: come aderire

L’art 3 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”).

Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Rispetto alle precedenti “Definizioni” introdotte dal D.

L. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-bis”), il D.L. n. 119/2018 prevede importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale, e in particolare:

  • un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 10 rate ripartite in 5 anni;
  • un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019 invece del 4,5% come previsto precedentemente.

Per usufruire della nuova Definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter”) è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.

Si può scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal legislatore al 31 luglio 2019.

Troverà tutte le informazioni per aderire in quest’articolo: Rottamazione ter 2019, come presentare la domanda (modulo e istruzioni)

Rottamazione: l’adesione fa cancellare l’ipoteca?

Secondo le disposizioni della Rottamazione in generale, aderendo alla rottamazione, si sopendono i termini di prescrizione e decade per il recupero dei carichi oggetto della domanda della definizione agevolata. Quindi l’agente della riscossione, non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche e proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

Ma non tutte le procedure vengono fermate, sono escluse i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda di Rottamazione e procedure esecutive per le quali già è stato effettuato il primo incanto con esito positivo, oppure  è già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.