Dopo la prima e la seconda rottamazione delle cartelle esattoriali parte la terza rottamazione per chi non è riuscito ad aderire alle prime due o anche se non è riuscito a pagare le rate. Analizziamo cosa prevede la nuova definizione agevolata 2018 chiamata “Rottamazione ter”.

Rottamazione ter: domanda entro il 30 aprile 2019

La definizione agevolata n. 119/2018 prevede che si possono rottamare i carichi affidati all’Agenzia delle entrate riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Per carichi affidati si intendono le somme non pagate trasmessi all’Agenzia delle Entrate Riscossione, può succedere anche che il carico sia stato affidato ma la cartella non è ancora stata notificata, in questo caso è possibile aderire alla rottamazione.

Consiglio di controllare il ruolo sulla cartella esattoriale. Chi aderisce alla definizione agevolata paga l’importo dovuto senza sanzioni e interessi.

Chi non può fare domanda

Non possono fare domanda di adesione alcuni debiti che sono stati esclusi per la natura particolare, ad esempio: i debiti derivanti da aiuti dello Stato; derivanti da sentenze della Corte dei Conti; sanzioni e multe in seguito a sentenze penali; violazioni tributarie, ecc.

Novità rispetto alle precedenti rottamazioni

La Rottamazione Ter ha delle novità rispetto alle precedenti, è possibile ripartire il debito in 10 rate in cinque anni con un tasso di interesse ridotto. E’ possibile effettuare il pagamento anche in un’unica soluzione entro il 31 luglio.

Soggetti che rientrano nella Definizione agevolata 2018

Accesso alla Rottamazione ter anche per coloro che sono decaduti dalla prima e seconda rottamazione, a condizione del pagamento delle rate scadute entro il 7 dicembre. Questa è la condizione per poter accedere alla nuova definizione, se il pagamento non verrà eseguito entro il 7 dicembre, l’Agenzia delle Entrate procederà alla riscossione del debito considerando quello già pagato come un acconto della somma da pagare.

Come aderire

Aderire alla Definizione agevolata è semplice, bisogna presentare domanda entro il 30 aprile 2019 compilando il modello DA-2018.

E’ possibile effettuare l’adesione telematicamente o presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia).  Il modello DA-2018 deve essere compilato e firmato dal richiedente in modo dettagliato.

L’agenzia delle Entrate se ritiene valida l’istanza invia al richiedente l’accettazione dell’istanza con i bollettini da pagare.

Modulo DA 2018