Con un emendamento approvato in fase di conversione in legge del decreto Sostegni-bis, vengono riviste le scadenze della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. La scadenza del 31 luglio viene resa meno gravosa per tutti i contribuenti.

Le attuali scadenze delle rottamazione-ter e del saldo e stralcio

Ad oggi, le scadenze della rottamazione-ter e del saldo e stralcio sono quelle previste dall’art.1 del d.L. 41/2021, decreto Sostegni.

Nello specifico, non si determina l’inefficacia di tali definizioni (rottamazione-ter e saldo e stralcio): qualora il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente:

  • entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
  • entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

In riferimento al saldo e stralcio, le rate 2020 che devono essere pagate entro il 31 luglio 2021 sono quelle scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020; quelle da pagare entro il 30 novembre 2021 sono quelle in scadenza al 31 marzo e 31 luglio 2021.

In fase di conversione in legge del decreto Sostegni-bis è stato approvato un emendamento che rettifica le scadenze appena individuate.

Le nuove rate della rottamazione-ter nel decreto Sostegni-bis

Con l’articolo 1-sexies del decreto Sostegni-bis, vengono rimodulati i termini di versamento delle rate dovute nel biennio 2020-2021 per la rottamazione-ter, il saldo e stralcio e la definizione agevolata delle risorse proprie UE.

Le novità nello specificano riguardano:

  • rottamazione-ter delle cartelle esattoriali (articolo 3 del decreto-legge 119 del 2018 e articolo 16-bis del decreto-legge n. 34 del 2019);
  • definizione agevolata delle risorse proprie UE (articolo 5 del richiamato decreto-legge n. 119 del 2019);
  • saldo e stralcio (commi 184 e ss.gg. della legge di bilancio 2019 e del decreto-legge n. 34 del 2019).

Si considera tempestivo ossia non pregiudica l’efficacia delle relative definizioni agevolate il versamento delle rate dovute nel 2020 e delle rate dovute entro il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, se effettuato integralmente e con ritardo non superiore a cinque giorni entro:

  • il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
  • il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
  • entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
  • il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
  • il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza nel 2021.

In tal modo vengono spalmate le scadenze 2020 e 2021 su un orizzonte temporale più lungo rispetto a quello previsto dal 1° decreto Sostegni.