Niente bandi e gare pubbliche per le imprese che non hanno fatto fronte alla scadenza della rottamazione-ter dello scorso 6 settembre. Infatti, la decadenza delle definizione agevolata comporta l’annullamento del DURC rilasciato in precedenza.

Le scadenze della rottamazione-ter

Il D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, ha dilazionato su un periodo più lungo le scadenze della rottamazione-ter.

Nello specifico, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della “Rottamazione-ter”, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:

  • 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020;
  • 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
  • 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
  • 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020.

Da qui, una volta versate le rate 2019 e 2020, il termine “ultimo” per pagare quelle in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre ( rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio).

Inoltre, al 30 novembre 2021, scade la quarta rata 2021 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”.

La rata con scadenza il 31 agosto poteva essere pagata entro il 6 settembre. In applicazione dei 5 gg di tolleranza.

Ciò vale anche per le imprese che avevano aderito alla rottamazione-ter. Eventuali omessi o carenti versamenti comportano gravi conseguenze in merito al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Se non si paga, il DURC è annullato

A seguito della presentazione dell’istanza di adesione alla rottamazione-ter, l’impresa ha potuto ottenere il rilascio del DURC contributivo, “salvo la presenza di ulteriori posizioni debitorie in altre gestione o sezioni” (messaggio INPS, 28 dicembre 2018, n. 48449).

In sostanza si applicano le disposizioni di cui all’art.54 del D.L. 50/2017.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e’ stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della della rottamazione-ter, tutti i DURC rilasciati in attuazione delle sopra citate disposizioni, sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.

A tal fine, l’agente della riscossione è tenuto a comunicare agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio «Durc On Line» l’elenco dei DURC annullati.

E’ chiaro che l’omesso pagamento della rata in scadenza lo scoro 6 settembre o delle prossime rate prorogate dal decreto Sostegni-bis fa perdere il DURC.

Le conseguenza per le imprese sono molto pesanti.

Infatti, le imprese che non hanno pagato le rate delle rottamazione-ter non potranno partecipare a bandi e gare pubbliche.