Qualche giorno fa, l’Agenzia Entrate Riscossione ha ufficialmente detto che possono accedere alla rottamazione cartelle edizione 2023 (rottamazione quater) anche coloro che sono decaduti dalla rottamazione ter, ossia la precedente edizione della sanatoria.

Ma chi sono questi contribuenti?

Per rispondere alla domanda, bisogna ripercorrere la storia della rottamazione cartelle dal 2016 ad oggi. Sono tre le edizioni previste prima della rottamazione quater. La prima aveva ad oggetto i debiti affidati all’Agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

La seconda edizione (rottamazione bis) ha interessato i debiti affidati all’Agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.

La rottamazione ter, interessava i debiti affidati all’Agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Infine, la rottamazione quater (legge di bilancio 2023) interessa i debiti affidati all’Agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Le scadenze di pagamento per la rottamazione ter

La rottamazione ter è quella regolamentata dall’art. 3 decreto-legge n. 119 del 2018 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2019). Come detto ha interessato i carichi affidati all’Agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Per chi aveva aderito, il vantaggio era nel fatto che della cartella veniva consentito di pagare soltanto le somme dovute a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Azzeramento per sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive.

Il pagamento doveva essere fatto entro determinate scadenze. Tuttavia, a causa dell’emergenza Covid-19, i termini di pagamento sono stati più volte prorogati. L’ultimo intervento è stato quello del decreto Sostegni ter, che ha sancito le seguenti scadenze

  • entro il 30 aprile 2022, bisognava pagare le rate in scadenze nel 2020
  • entro il 31 luglio 2023, bisognava pagare le rate in scadenza nel 2021
  • entro il 30 novembre 2023, occorreva pagare le rate in scadenza nel 2022.

In realtà le citate scadenze non erano così tassative, in virtù dell’applicazione dei c.d. 5 giorni di tolleranza. In sostanza era consentito pagare anche entro i 5 giorni successivi alla scadenza, senza avere nessuna conseguenza.

La decadenza dalla ter e la possibilità della rottamazione quater

Coloro che non hanno pagato il dovuto della rottamazione ter entro le citate scadenze e nemmeno entro i 5 giorni di tolleranza previsti, devono considerarsi decaduti dal beneficio della sanatoria. Questo significa che loro “dovrebbero” pagare tutto l’importo della cartella per la quale avevano chiesto la rottamazione. Quindi, anche gli importi che potevano essere risparmiati.

L’uso del condizione “dovrebbero” è d’obbligo. Infatti, a loro adesso è data un’altra possibilità Possono fare domanda per la rottamazione quater per le stesse cartelle per le quali erano decaduti dalla ter.

Ricordiamo, che la richiesta di adesione alla rottamazione quater è da farsi all’Agenzia Entrate Riscossione entro il 30 aprile 2023.