La rottamazione cartelle ha la sua storia. Una storia fatta di ben quattro edizioni. L’ultima è quella prevista dalla legge di bilancio 2023 (commi da 231 a 252), che presenta qualche piccola differenza rispetto alle precedenti.

La prima possibilità di sanatoria è arrivata con l’art. 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 (il collegato fiscale alla legge di bilancio 2017). Questa edizione interessava i carichi (debiti) affidati all’Agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

Successivamente, l’art. 1 decreto-legge n.148 del 2017 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2018), ha esteso di 9 mesi il perimetro applicativo.

E’ questa la rottamazione bis, applicabile quindi ai carichi affidati all’Agente riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.

La rottamazione ter con l’emergenza Covid

L’art. 3 decreto-legge n. 119 del 2018 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2019) ha esteso ulteriormente la cosa al 31 dicembre 2017. Parliamo della rottamazione ter, applicabile ai carichi affidati all’Agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Con riferimento a quest’ultima edizione, in considerazione dell’emergenza Covid-19, i termini di pagamento per chi ha aderito sono stati più volta prorogati. Da ultimo ci aveva pensato il decreto Sostegni ter (art. 10-quinques) che ha permesso di pagare:

  • entro il 30 aprile 2022 le rate in scadenze nel 2020
  • entro il 31 luglio 2023 le rate in scadenza nel 2021
  • ed entro il 30 novembre 2023, le rate in scadenza nel 2022.

Ammessi 5 giorni di tolleranza. Chi non ha pagato nemmeno entro i 5 giorni successivi è decaduto dalla rottamazione ter. Ma a loro è data ancora un’altra possibilità, ossia quella di aderire alla rottamazione quater prevista dalla legge di bilancio 2023.

Rottamazione cartelle, l’edizione legge di bilancio 2023

Con l’edizione rottamazione cartelle prevista dalla legge di bilancio 2023 si è giunti alla “quater” ed abbraccia i debiti (carichi) affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Chi vuole aderire dovrà fare domanda entro il 30 aprile 2023 alla stessa Agenzia Entrate Riscossione. Nella richiesta si dovrà indicare se pagare in unica soluzione o a rate (si possono scegliere al massimo 18 rate).

Entro il 30 giugno 2023 il richiedente riceverà la comunicazione di accoglimento o rigetto della domanda rottamazione quater. In caso di accoglimento, la comunicazione indicherà l’importo dovuto e le scadenze di pagamento. In allegato anche i bollettini precompilati.

Cosa si paga ed entro quando pagare

Per la rottamazione quater, se si paga in unica soluzione la scadenza è il 31 luglio 2023. Se a rate, invece, le prime due si pagheranno rispettivamente entro il 31 luglio 2023 e 30 novembre 2023. Le altre scadranno il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.

Sono concessi 5 giorni di tolleranza per ogni scadenza. Se non si paga entro 5 giorni dalla scadenza, anche una sola rata, si decade dalla sanatoria e bisognerà pagare tutta la cartella, quindi, anche gli importi che si risparmierebbero con la sanatoria.

Proprio con riferimento a quello che ci sarà da pagare e quello che invece si risparmia aderendo alla rottamazione cartelle edizione 2023,

  • NON si pagheranno: le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo; sanzioni; interessi di mora e aggio.
  • si devono, invece, pagare: la quota capitale de debito; le somme maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Se la cartella ha ad oggetto le multe per violazione del codice stradale o altre sanzioni amministrative, il taglio riguarda solo gli interessi.

Tutte le precedenti edizioni (dalla prima alla rottamazione ter) l’adesione ha consentito di pagare soltanto le somme dovute a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Azzeramento per sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive.