La rottamazione-quater si perfeziona solo con l’integrale pagamento delle somme dovute, non essendo sufficiente la sola presentazione dell’istanza o il pagamento della prima rata. L’Agenzia delle entrate si è espressa in tal senso con la risposta n° 364/2023 avente a oggetto “Definizione agevolata carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione – articolo 1, commi dal 231 al 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Nel caso specifico, l’Agenzia delle entrate è chiamata a definire gli effetti della presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle. E del successivo pagamento della 1° rata delle 18, rispetto a una cartella relativa a un credito Iva utilizzato oltre il limite annuale ammesso per legge.

La rottamazione-quater. La risposta n°364/2023

Il caso specifico analizzato con la risposta n° 364/2023, riguarda un contribuente destinatario di tre atti di recupero di crediti IVA, indebitamente utilizzati per importi superiori al limite consentito. Atti di recupero emessi nel 2013 e 2014 con riferimento agli anni di imposta 2008, 2009 e 2010.

A seguito di impugnazione dei predetti atti, è stata iscritta a ruolo, a titolo provvisorio, l’intera imposta recuperata, oltre sanzioni ed interessi.

Il pagamento delle cartelle, a tutt’oggi, è stato sospeso, in attesa dell’esito del contenzioso attualmente pendente innanzi alla Corte di cassazione. Detto ciò, l’istante intende avvalersi della definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione ­ disciplinata dall’articolo 1, commi dal 231 al 252, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (c.d. rottamazione ­quater) con riferimento alle predette cartelle di pagamento, rateizzando gli importi dovuti in diciotto rate.

A tal proposito, chiede di sapere:

  • se a seguito del pagamento della prima rata la procedura si intenda ”perfezionata” e, per l’effetto, sia ripristinato il credito d’imposta originario ante compensazioni indebite nell’intero ammontare;
  • se, a seguito del ripristino del credito d’imposta, sia consentito chiederne il rimborso atipico per l’intero ammontare con separata istanza e senza necessità di alcuna annotazione nelle successive dichiarazioni annuali IVA, relative agli esercizi di riferimento delle diciotto rate che saranno pagate in esecuzione del piano di rateazione della definizione agevolata.

Rottamazione-quater. Il credito si rigenera solo con l’ultima rata

Secondo l’Agenzia delle entrate, la rottamazione-quater si perfeziona solo con l’integrale pagamento delle somme dovute. Dunque non basta la sola presentazione dell’istanza o il pagamento della prima rata.

Da qui,  solo con il pagamento dell’ultima rata che perfeziona la definizione agevolata, l’istante matura il diritto a ”rigenerare” il credito riversato. Al netto delle somme eventualmente corrisposte a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notificazione della cartella di pagamento. Nonché a titolo di interessi da rateazione.

Il credito così rigenerato è equiparato ai crediti IVA riportati al Rigo VL40 della dichiarazione relativa allo stesso periodo di imposta in cui risulta ”perfezionata” la definizione agevolata. E, con essi, confluisce nel QUADRO VX, ove è possibile chiederne il rimborso. Ciò perché sussistono le condizioni enucleate dall’articolo 30 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ovvero destinarlo in detrazione e/o in compensazione.

Riassumendo…

  • La rottamazione delle cartelle si perfeziona solo con l’integrale pagamento delle somme dovute;
  • in caso di decadenza del piano di rateazione, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto, senza sconti;
  • il credito Iva legato alla cartella emessa per utilizzo oltre il limite annuale si rigenera solo dopo aver pagato tutte le rate indicate nella domanda di sanatoria.