Sulla posta elettronica di investire Oggi è arrivato un quesito che riguarda la rottamazione-quater e in particolare l’impossibilità, causa errore dell’Agenzia delle entrate, di sfruttare i vantaggi della sanatoria.

Ho presentato domanda di rottamazione-quater  per una cartella relativa all’imposta di registro, tuttavia il codice tributo 671T riconducibile alla sanzione, nell’estratto di ruolo viene invece indicato quale imposta. Dunque, considerato che la rottamazione azzera le sanzioni ma non le imposte, a causa di un errore di trasmissione del carico da parte dell’Agenzia delle entrate non potrò sfruttare i vantaggi della sanatoria.

Ho presentato comunque la domanda di adesione con la speranza di risolvere nel frattempo la situazione. Secondo voi ci sono altre soluzioni da seguire? 

La rottamazione-quater

La nuova rottamazione delle cartelle è stata prevista con la Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023. Rispetto alle precedenti sanatoria, la nuova rottamazione copre un orizzonte temporale più lungo, considerato che possono essere oggetto di sanatoria i singoli debiti affidati per il recupero all’Ex Equitalia, ora Agenzia delle entrate-riscossione, ADER, tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022.

La domanda di adesione poteva essere presentata all’ADER solo in via telematica entro lo scorso 30 giugno. Entra la stessa data si poteva anche rinunciare a una domanda già presentata.

Una volta ottenuto il riscontro circa l’ammissione alla sanatoria entro il prossimo 30 settembre tramite la c.d. comunicazione delle somme dovute, il contribuente, se ha ottenuto l’ok, potrà pagare in unica soluzione o a rate, a partire dal prossimo 31 ottobre.

In caso di scelta per il pagamento rateale, è previsto un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.

Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari ciascuna al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Eventuali carenti od omessi versamenti fanno perdere i benefici della rottamazione-quater.

Rottamazione-quater, tributi anzichè sanzioni. Quando a pagare l’errore dell’Ufficio è il contribuente

L’ammissione alla sanatoria consente al contribuente di ottenere, rispetto agli importi contestati con la cartella, l’azzeramento delle sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta. Nonché

  • degli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo;
  • delle somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99);
  • dell’aggio della riscossione.

Dovrà invece versare l’imposta (o della tassa o del tributo), le spese di rimborso per le procedure esecutive; le spese di notifica della cartella di pagamento; gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Dunque, i vantaggi sono molto consistenti.

In relazione al quesito esposto in premessa, la situazione in cui si trova il contribuente è legata a un errore di codifica. Errore commesso dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate che ha tramesso un carico relativo a sanzioni quale debito per imposte. Codifica “I” anziché “S”. Ciò emerge dall’estratto di ruolo e non dalla cartella dove sono indicati i codici tributo.

Il contribuente avrebbe dovuto segnalare il tutto all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente ossia che ha emesso il ruolo, prima di presentare domanda di rottamazione-quater. Noi di Investire Oggi riteniamo che l’ADER non possa sistemare l’errore in quanto considera il debito sulla base delle codifica assegnatagli dall’Ufficio dell’Agenzia delle entrate. In sostanza, il contribuente non otterrà l’azzeramento del carico relativo alle sanzioni che erroneamente sono indicate quale imposta.

Riassumendo…

  • entro il 30 giugno poteva essere presentata domanda di rottamazione delle cartelle;
  • la sanatoria consente al contribuente di ottenere, rispetto agli importi contestati con la cartella,  l’azzeramento delle sanzioni;
  • se per errore l’Agenzia delle entrate ha trasmesso all’ADER un debito relativo a una sanzione con la codifica “I” relativa all’imposta, la sanzione non sarà annullata;
  • il contribuente beneficerà solo di una parte degli sconti della rottamazione.