Si è tenuto ieri, 1° febbraio 2024, il consueto appuntamento annuale tra l’Amministrazione finanziaria e la stampa specializzata (Telefisco). L’incontro è occasione per fornire i primi chiarimenti sulle ultime novità fiscali e non solo.

Uno degli argomenti affrontati riguarda la rottamazione quater. Parliamo della sanatoria cartelle prevista con la legge di bilancio 2023. La possibilità che hanno avuto i contribuenti di definire in maniera agevolata, facendo apposita domanda, i carichi (debiti) affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Nel corso di Telefisco 2024 è stato chiesto all’Agenzia Entrate, se un soggetto aderente a detta sanatoria in cui ha incluso anche i debiti che formavano oggetto di piani di dilazione pregressi decaduti al momento della domanda per la rottamazione quater,

laddove questi dovesse decadere anche dalla rottamazione quater, può poi chiedere nuovamente la dilazione per il debito che residua?

Quando si decade dalla sanatoria cartelle

In primis, ricordiamo che per aderire alla rottamazione quater bisognava presentare domanda all’Agenzia Entrate Riscossione entro il 30 giugno 2023.

Il termine fu prorogato al 30 settembre 2023 (ovvero 2 ottobre, essendo il 30 settembre di sabato) solo per coloro che, al 1° maggio 2023 avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 decreto alluvioni.

Secondo quanto previsto dalla legge sulla rottamazione quater (comma 231 e successivi della legge bilancio 2023) non esisteva divieto di fare richiesta di adesione laddove il contribuente fosse decaduto da un precedente piano di dilazione ordinario. Anzi detti debiti potevano includersi, della domanda per la rottamazione stessa.

Detto ciò, ricordiamo anche che se il contribuente, entro 5 giorni dalle scadenze ordinariamente previste, non paga, i tutto o in parte, anche una sola rata della rottamazione quater, decade dalla sanatoria.

Trovi qui il calendario pagamento rottamazione cartelle.

Decadenza rottamazione quater, il salvagente non è per tutti

Dopo la doverosa ricostruzione, venendo al quesito posto all’Agenzia Entrate nel corso di Telefisco 2024, i funzionari hanno evidenziato che la stessa legge sulla sanatoria in commento, prevede che in caso di decadenza il contribuente può, comunque, chiedere di dilazionare il debito che residua.

Tuttavia, dice l’Agenzia Entrate, non può essere dilazionato il debito che residua dopo la decadenza nel caso in cui nella rottamazione quater erano finiti i debiti pregressi per i quali si era decaduti da un precedente ordinario piano di rateizzo. Ciò, in quanto, laddove si ammettesse diversamente, si andrebbe contro la previsione normativa contenuta al vigente art. 19 DPR n. 602/1973, ai sensi del quale

in caso di mancato pagamento, nel corso del periodi di rateazione, di otto rate anche non consecutive si decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il carico non può essere nuovamente rateizzato.

Riassumendo

In conclusione, secondo i chiarimenti forniti nel corso di Telefisco 2024, possono verificarsi due ipotesi, ossia

  • nella rottamazione quater il contribuente NON ha incluso debiti che formavano oggetto di un precedente piano di dilazione da cui è decaduto
    • in tal caso se il contribuente dovesse decadere dalla rottamazione quater, può chiedere la dilazione (ordinaria) del debito residuo
  • nella rottamazione quater il contribuente ha incluso debiti che formavano oggetto di un precedente piano di dilazione da cui è decaduto
    • in tal caso se il contribuente dovesse decadere dalla rottamazione quater, NON può chiedere la dilazione (ordinaria) del debito residuo.