L’Agenzia delle entrate-riscossione, in data 13 settembre ha aggiornato le FAQ sulla rottamazione-quater.

A dir la verità, le novità non sono tantissime ma meritano comunque particolare attenzione.

Ad esempio, con una FAQ specifica viene ufficializzata la proroga per la presentazione della domanda di rottamazione dal 30 settembre al 2 ottobre per coloro i quali sono residenti nei territori colpiti dalle recenti alluvioni. La proroga è frutto di una norma che rimanda al lunedì immediatamente successivo gli adempimenti che cadono di sabato o domenica.

La rottamazione-quater

Entro il 30 settembre chi ha presentato domanda di rottamazione-quater saprà se è stato ammesso o meno alla sanatoria.

Chi ottiene l’ok risparmierà un bel po’ rispetto a quanto contestato dall’ADER nella cartella di pagamento. O nell’avviso di addebito INPS o ancora nell’avviso di accertamento esecutivo.

Infatti, sarà tenuto a pagare solo:

  • l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella;
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Non dovrà versare invece: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.

Dunque, la sanatoria consente un bel risparmio. Per chi non sarà ammesso alla rottamazione, rimane comunque la strada della rateazione ordinaria (vedi art.19 DPR 602/73).

Rottamazione-quater. Nuove FAQ ADER (aggiornamento 13 settembre)

Come detto in premessa, l’ADER ha rivisto alcune FAQ sulla rottamazione delle cartelle.

In particolare, con una FAQ, è stato chiarito che:

I termini ordinari per la presentazione delle dichiarazioni di adesione alla Definizione agevolata (Legge n. 197/2022) sono scaduti il 30 giugno 2023. Solo i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n.

1 del DL n. 61/2023 (Decreto Alluvione) possono presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), entro il 30 settembre 2023 che slitta al 2 ottobre 2023, perché coincidente con la giornata del sabato (DL n. 70/2011, art. 7, comma 1, lettera h), utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.

Ancora, l’Agenzia delle entrate riscossione conferma le due modalità alternative per presentare la domanda:

  • in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, selezionando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata (servizio in corso di attivazione);
  • in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento e la dichiarazione, scaricabile dallo stesso form, con la quale si dichiara che, alla data del 1° maggio 2023, l’intestatario del carico aveva la residenza, la sede legale o la sede operativa, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all’allegato 1 del DL n. 61/2023. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

Nel complesso, per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del “Decreto Alluvione” (DL n. 61/2023), i termini e le scadenze della Definizione agevolata, prevista dalla Legge n. 197/2022 e s.m.i., sono prorogati di 3 mesi.

Anche le scadenze delle rate sono oggetto di proroga. Sempre di tre mesi.

Infine, si pone l’accento su un eventuale versamento parziale o tardivo delle rate. Inoltre, si ribadisce che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata, o di una di quelle con pagamento dilazionato, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace In tal caso i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Riassumendo…