La proroga di tre mesi delle scadenze della rottamazione delle cartelle in favore dei territori alluvionati si applica solo al termine del 30 giugno, che era l’ultimo giorno utile per presentare la domanda di adesione, o riguarda tutte le scadenze della sanatoria?

Fino a qualche giorno fa, c’erano pareri contrastanti in merito. Tuttavia l’Agenzia delle entrate riscossione ha aggiornato le FAQ sulla rottamazione-quater, chiarendo meglio la portata della proroga per i territori alluvionati.

La rottamazione delle cartelle. Le scadenze

Prima di analizzare le scadenze della rottamazione per i territori alluvionati, è utile ricordare le scadenze ordinarie.

IL DL 51/2023, ha dato più tempo ai contribuenti per presentare domanda di rottamazione; infatti, il termine è stato prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Di conseguenza è slittato dal 30 giugno al 30 settembre 2023, il termine entro il quale l’ADER deve dare riscontro al contribuente circa l’ammissione o l’esclusione dalla sanatoria. A cascata, la prima rata della rottamazione che sarebbe scaduta al 31 luglio, è stata spostata al 31 ottobre. Dunque le prime due rate sono molto ravvicinate e potrebbe essere una vera e propria beffa per il contribuente.

Nel complesso, il pagamento delle somme dovute in seguito all’ammissione alla rottamazione, potrà essere effettuato:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Dunque, i pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute”.

Dettaglio che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 unitamente ai moduli di pagamento.

Rottamazione-quater. FAQ sulla proroga per i territori alluvionati

Grazie al DL 61/2023, i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 di cui alle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana:

  • possono presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), entro il 30 settembre 2023;
  • utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.

Sono confermate le due modalità alternative per presentare la domanda: tramite area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, selezionando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata; in area pubblica, senza credenziali. In tale caso sarà necessario  compilare un apposito form. Allegando la documentazione di riconoscimento e la dichiarazione, con la quale si dichiara che, alla data del 1° maggio 2023, il debitore aveva la residenza, la sede legale o la sede operativa, nei territori alluvionati. E’ necessario specificare l’indirizzo e-mail. Ciò è necessario per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

Tra i vari addetti ai lavori, c’era il dubbio se la proroga di tre mesi riservata ai territori alluvionati valesse solo rispetto al termine di presentazione della domanda di rottamazione. O anche per tutte le scadenze della sanatoria. Dunque anche per il pagamento delle singole rate.

Ebbene in una nuova FAQ, l’Agenzia delle entrate-riscossione ha chiarito che:

sono differiti di 3 mesi sia il termine entro il quale Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute (entro il 31 dicembre 2023) per il perfezionamento della Definizione agevolata, sia le successive scadenze per il relativo pagamento.

Dunque, nel complesso, per i citati soggetti, i termini e le scadenze della Definizione agevolata, prevista dalla Legge n.

197/2022 e s.m.i., sono prorogati di 3 mesi.

Riassumendo.

  • Il 30 giugno scadeva la domanda di rottamazione delle cartelle;
  • i soggetti con la residenza nei territori alluvionati possono presentare la domanda di adesione entro il 30 settembre 2023, hanno tre mesi in più;
  • la proroga di tre mesi si applica rispetto a tutte le scadenze della rottamazione delle cartelle.