L’istanza di rottamazione delle cartelle esattoriali, deve essere presentata entro il prossimo 30 aprile; tuttavia, il consiglio che possiamo dare noi di Investire Oggi è quello di presentare la richiesta al più presto per intercettare eventuali procedure cautelari ed esecutive che potrebbe avviare l’Agenzia delle entrate-riscossione, in presenza di una cartella esattoriale scaduta. Potrebbe essere il caso del fermo amministrativo anche conosciuto come “ganascia fiscale”. Il fermo comporta l’impossibilità di circolare con il proprio veicolo.

Presentando la domanda di rottamazione-quater, ci sono degli effetti positivi anche rispetto al fermo amministrativo.

Vediamo in che modo la domanda di rottamazione-quater incide sul fermo amministrativo.

La rottamazione delle cartelle e le procedure cautelari

Gli effetti della presentazione della domanda di rottamazione-quater sulle procedure esecutive e cautelari, sono state ben riassunte dall’Agenzia delle entrate-riscossione nelle FAQ sulla rottamazione.

In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”): non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive; non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo; resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Gli effetti su ipoteche e fermi amministrativi

Andando però più nello specifico, il comma 240 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, regola gli effetti della presentazione dell’istanza di rottamazione-quater entro il prossimo 30 aprile 2023.

In particolare, la presentazione della domanda di rottamazione-quater, comporta (vedi relazione illustrativa Legge di bilancio 2023):

  • il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data di presentazione dell’istanza di adesione;
  • il divieto di avviare nuove procedure esecutive (vedi pignoramenti) nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • la situazione di regolarità del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art.28-ter del decreto del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008) (lett. f). In tal modo, l’agente della riscossione a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli artt. 48-bis e 72-bis del DPR n. 602/1973, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008.;
  • per le imprese, il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva, DURC (necessario per partecipare ad appalti pubblici) con la sola presentazione dell’istanza di adesione.

Dunque, la semplice domanda di rottamazione sospende le suddette procedure, il pagamento dell’unica o della prima rata della rottamazione invece, comporta la loro estinzione.

Salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

La rottamazione delle cartelle blocca le ganasce fiscali

Soffermiamoci sul fermo amministrativo; distinguiamo due situazioni tra loro differenti: la prima, il fermo amministrativo è già attivo, il contribuente non può circolare con il mezzo; due, il fermo amministrativo non è stato ancora iscritto.

Ebbene, nel primo caso, il fermo amministrativo non è superato dalla sola presentazione della domanda, ma sarà necessario pagare l’unica o la prima rata della sanatoria per poter circolare con l’auto o altro mezzo oggetto di fermo; nel secondo caso invece, la sola presentazione dell’istanza di rottamazione-quater tutela il contribuente, nel senso che l’ADER non potrà iscrivere alcun fermo amministrativo, anche se è stato già inviato il c.

d. preavviso di fermo amministrativo.

Attenzione però, in entrambi i casi, se non si pagano le rate della sanatoria, l’ADER riprenderà la propria attività di riscossione; dunque piena legittimità a nuove procedure esecutive e cautelari. A ogni modo, la soluzione in questi casi è quella di presentare una nuova richiesta di rateazione, ex art.19 del DPR 602/1973. Con il pagamento della 1° rata si ottiene la sospensione del fermo.