La presentazione della domanda di rottamazione-quater, ha una serie di effetti benefici in capo alla situazione debitoria del contribuente, che sia privato, impresa o professionista poco importa; non ci sono preclusioni di accesso alla sanatoria. Presentare la domanda al più presto, significa intercettare nell’immediato eventuali procedure cautelari (ad esempio il fermo amministrativo) ed esecutive, anche immobiliari, a cui il contribuente può essere soggetto per mancato pagamento della cartella esattoriale.

Detto ciò, la presentazione dell’istanza di rottamazione, ha effetti anche sul rilascio del Documento di regolarità contributiva, DURC.

Il DURC è richiesto per partecipare a procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e, in alcuni casi, nei lavori privati dell’edilizia.

Il rilascio avviene, sempre se ricorrono i requisiti di regolarità di cui all’articolo decreto interministeriale 30 gennaio 2015. La regolarità contributiva è verificata nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, anche nei confronti di di Casse edili (Fonte INPS).

Detto ciò, vediamo quali sono gli impatti della domanda di rottamazione-quater sul rilascio del DURC.

La rottamazione-quater

L’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto la rottamazione delle cartelle 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.  La rottamazione può essere sfruttata anche da chi ha già un piano di dilazione in corso per gli stessi debiti per i quali intende aderire alla sanatoria.

Detto ciò, presentare l’istanza di rottamazione-quater, significa per il contribuente riuscire a bloccare le procedure esecutive e cautelati eventualmente già avviate dall’Agenzia delle entrate-riscossione.

In particolare, una volta presentata istanza di rottamazione-quater, scatta (vedi comma 240 della Legge di bilancio 2023):

  • il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data di presentazione dell’istanza di adesione;
  • il divieto di avviare nuove procedure esecutive (vedi pignoramenti) nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • la situazione di regolarità del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del decreto del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008) (lett. f). In tal modo, l’agente della riscossione a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli artt. 48-bis e 72-bis del DPR n. 602/1973, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008;
  • ecc.

La rottamazione-quater, DURC alla presentazione dell’istanza

Arrivati a questo punto, è lecito chiedersi invece quali siano gli effetti della presentazione dell’istanza di rottamazione, rispetto al rilascio del DURC.

Ebbene, la Legge di bilancio dispone che, anche rispetto alla rottamazione quater:

si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Il richiamo a tale norma, comporta che il rilascio del DURC è ammesso dopo la semplice presentazione dell’istanza di definizione agevolata. Così come avvenuto per le precedenti rottamazioni delle cartelle. Si veda a tal proposito la circolare INAIL n° 18 del 28 aprile 2017.

La conferma, laddove ce ne fosse bisogno, arriva nuovamente dall’INAIL con una nota inviata agli uffici territoriali.

Nota nella quale è evidenziato come, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della rottamazione.quater, tutti i DURC rilasciati in attuazione delle suddette previsioni, sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.

La norma precisa che a tal fine l’agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate.

Conclusioni

E’ corretto affermare che nel caso in cui, per i debiti nei confronti dell’Inail iscritti a ruolo, a seguito di invito a regolarizzare, si accerti che il debitore abbia presentato entro il 30 aprile 2023  la dichiarazione di adesione alla rottamazione, le Sedi territoriali INAIL attesteranno la regolarità contributiva.

Resta fermo che per i restanti debiti, devono sussistere i requisiti di regolarità contributiva previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

Una volta effettuati i pagamenti della rottamazione, per i debiti contributivi iscritti a ruolo oggetto della definizione stessa, il rilascio del DURC è confermato se l’agente della riscossione comunica all’INAIL il regolare versamento.