L’Agenzia delle entrate ha aggiornato alcune FAQ relative alla rottamazione-quater.

L’aggiornamento arriva a meno di 20 giorni dal termine per la presentazione della domanda di rottamazione.

Nelle FAQ viene ribadito che per effetto della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”): non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive; non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già
avuto luogo il primo incanto con esito positivo; resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Vediamo quali sono le ulteriori indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate-riscossione.

La rottamazione-quater

La rottamazione delle cartelle 1° gennaio 2000-30 giugno 2022, è stata introdotta dall’articolo 1, commi 231-252, della Legge n.197/2022, Legge di bilancio 2023.

Presentando istanza di rottamazione entro il prossimo 30 aprile, rispetto all’importo indicato nella cartella (o nell’avviso di addebito Inps o ancora nell’avviso di accertamento esecutivo del Fisco), il contribuente paga solo: l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella; le spese di rimborso per le procedure esecutive; le spese di notifica della cartella di pagamento; gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Non dovrà versare invece: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.

Inoltre, questa volta ossia con la nuova rottamazione-quater, rispetto alla precedenti sanatorie, il contribuente risparmia anche sugli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché sull’aggio della riscossione che per le precedenti rottamazioni era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Il pagamento del totale ai fini ella sanatoria può avvenire:

  • pagamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero
  • a rate, nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Le restanti sedici rate di 18, devono essere versate nei 4 anni successivi.

Alle seguenti scadenze: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace. I versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Rottamazione-quater. Aggiornate le FAQ

Come accennato in premessa, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato alcune FAQ relative alla rottamazione-quater.

Viene confermato quanto da noi riportato nell’approfondimento Rottamazione cartelle e stralcio dei debiti fino a mille euro.

Infatti, l’ADER ribadisce che nel prospetto informativo grazie al quale il contribuente verifica quali sono le cartelle rottamabili:

  • non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate,
  • nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale.

Tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione. Tale Comunicazione terrà altresì conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro (cfr. FAQ n. 13) che sarà effettuato il 30 aprile 2023 e che potrebbe interessare anche i carichi inseriti nella domanda di Definizione agevolata.

Come si pagano le rate della rottamazione-quater?

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

  • Sito istituzionale;
  • App EquiClick;
  • Domiciliazione sul conto corrente;
  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
  • sportelli bancari;
  • uffici postali;
  • home banking;
  • ricevitorie e tabaccai;
  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; ▪ Postamat;
  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 unitamente ai moduli di pagamento.

In riferimento agli altri aspetti della sanatoria, vengono confermate le indicazioni fornite in precedenza.