Come evitare ipoteche e fermi amministrativi prima della presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle? Una volta scaduto il termine di 60 giorni dalla notifica della cartelle senza che il contribuente presenti ricorso o paghi l’importo contestato, l’Agenzia delle entrate-riscossione può attivare le c.d. procedure cautelari o esecutive. Rientrano nelle procedure cautelari i fermi amministrativi e le ipoteche.

Ipotizziamo la seguente situazione: a un contribuente è stata notificata una cartella rispetto alla quale sono scaduti i 60 giorni entro i quali può essere presentato ricorso.

Da qui, c’è la possibilità che l’Agenzia delle entrate possa mettere le ganasce fiscali all’auto del contribuente o addirittura iscrivere ipoteca su un eventuale immobile di sua proprietà.

Come può essere evitato sia il fermo amministrativo sia l’ipoteca? Se il fermo o l’ipoteca sono già stati iscritti, cosa può fare il contribuente?

Ebbene, prima di dare una risposta a questa domanda, procediamo con ordine, partendo da quelli che sono gli effetti della presentazione dell’istanza rispetto a tutte le procedure di recupero attivabili dall’Agenzia delle entrate-riscossione.

La rottamazione delle cartelle. La sospensione della procedure cautelari ed esecutive

La presentazione della domanda di sanatoria provoca una serie di effetti a cascata in favore del contribuente.

Infatti, la presentazione della domanda di rottamazione-quater comporta (vedi relazione illustrativa Legge di bilancio 2023):

  • il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data di presentazione dell’istanza di adesione;
  • il divieto di avviare nuove procedure esecutive (vedi pignoramenti) nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • la situazione di regolarità del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del decreto del DPR n.602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art.48-bis del DPR n. 602/1973 e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008) (lett. f). In tal modo, l’agente della riscossione a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli artt. 48-bis e 72-bis del DPR n. 602/1973, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008.;
  • per le imprese, il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva, DURC;
  • ecc.

La domanda di sanatoria blocca anche il pignoramento sullo stipendio.

Rottamazione cartelle. Bloccare ipoteche e fermi prima della sanatoria

Riprendendo il caso riportato in premessa, dobbiamo distinguere la risposta a seconda se il fermo o l’ipoteca sono stati già iscritti prima della presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle.

Iniziamo dal fermo amministrativo. Se il fermo non è ancora iscritto, allora la domanda di sanatoria tutelerà il contribuente; l’Agenzia delle entrate-riscossione non potrà iscrivere alcun fermo sul veicolo del contribuente. Stessa cosa dicasi per l’ipoteca non ancora iscritta alla data di presentazione della domanda di rottamazione.

Attenzione, se invece il contribuente ha già subito il fermo sul proprio veicolo il discorso cambia. La soluzione è quella di presentare nel frattempo istanza di rateazione “ordinaria” del debito. Pagare la prima rata e in tal modo ottenere la sospensione del fermo amministrativo. Facendo così, il contribuente potrà tornare ad utilizzare l’auto e può presentare con calma l’istanza di rottamazione per gli stessi debiti oggetto di rateazione. Sull’ipoteca, se la stessa è già iscritta, per evitare l’eventuale pignoramento dell’immobile la soluzione è la stessa: istanza di rateazione e pagamento della 1° rata.

E successiva presentazione della domanda di rottamazione.

Sia il fermo amministrativo che l’ipoteca, saranno definitivamente cancellati con il pagamento di tutte le rate della rottamazione delle cartelle.