Aderire alla rottamazione quater NON significa non pagare nulla della cartella di pagamento. Significa, invece, pagare solo una parte del debito complessivo, con l’azzeramento di sanzione e interessi ma non della quota capitale del debito. E anche possibilità di pagare il dovuto in unica soluzione o a rate.

La chance è quella data dalla Legge di bilancio 2023 (commi 231 – 252). Il beneficio riguarda però solo i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Chi vuole aderire può presentare domanda all’Agenzia Entrate Riscossione, se trattasi di debiti affidati a quest’ultimo ente.

La richiesta è da farsi, telematicamente, entro il 30 aprile 2023. La stessa Agenzia Entrate Riscossione ha fornito le istruzioni operative per la domanda rottamazione quater.

Unica soluzione o a rate: scadenze di pagamento

Dunque, aderire alla rottamazione quater vuole dire pagare della cartella solo la quota capitale del debito. Si azzerano, invece, sanzione e interessi.

Nella richiesta di adesione, il contribuente deve anche indicare se intende pagare, il dovuto, in unica soluzione oppure rateizzare.

La scelta di rateizzare non richiede di dimostrare la difficoltà economica in cui ci si trova. È sufficiente fare la scelta nella richiesta e indicare anche il numero di rate. È possibile scegliere, a propria discrezionalità, tra un massimo di 18 rate.

L’unica soluzione, implica come scadenza per il pagamento il 31 luglio 2023.

Laddove, invece, si sceglie per il pagamento a rate queste le scadenze:

  • prima rata – 31 luglio 2023;
  • seconda rata – 30 novembre 2023;
  • le restanti rate, entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

L’importo delle prime due rate sarà pari, per ognuna, al 10% dell’importo complessivo dovuto. Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi al 2% a partire del 1° agosto 2023.

Rottamazione quater, il pagamento in contanti dei bollettini

Una volta presentata domanda, l’Agenzia Entrate Riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, l’importo dovuto e le scadenze entro cui pagare.

Il pagamento può essere fatto anche in contanti, pagando i bollettini precompilati allegati alla comunicazione medesima. Tali bollettini potranno essere pagati, in contanti, presso:

  • sportelli bancari;
  • uffici postali;
  • ricevitorie e tabaccai;
  • sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

Per il pagamento in contanti, ovviamente, bisogna sempre tener conto dei limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente.

Se il bollettino è pagato con carta, invece, oltre che presso i citati soggetti, si può pagare anche presso sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL e Postamat.

È possibile pagare anche:

  • in home banking;
  • tramite App EquiClick;
  • domiciliazione sul conto corrente.

In quest’ultimo caso, la richiesta è da farsi direttamente nella domanda di adesione alla rottamazione quater, indicando il codice IBAN del conto.