L’Agenzia delle entrate-riscossione ha pubblicato i modelli per presentare istanza di adesione alla rottamazione-quater. Infatti già da venerdì, è possibile presentare la domanda di rottamazione quater. In tal modo, la sanatoria delle cartelle previste dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, diventa realmente operativa. Una volta effettuato l’accesso al portale dell’Agente della riscossione, è possibile utilizzare l’apposita funzione per presentare domanda di sanatoria. Ci sono due modi per presentare la domanda. In un caso è necessario accedere tramite le credenziali SPID, CIE o CNS, nell’altro invece, non servono credenziali alcune.

Infatti, anche senza SPID, CIE o CNS, sarà possibile presentare istanza di rottamazione. Tuttavia ci sono alcuni errori da evitare.

La rottamazione-quater

L’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022, Legge di bilancio 2023, ha riproposto la sanatoria delle cartelle esattoriali. Questa volta rientrano nella sanatoria ossia nella rottamazione-quater, i singoli debiti affidati per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora Agenzia delle entrate-riscossione, tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022. Sono rottamabili sia le cartelle esattoriali sia gli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate e gli avvisi di addebito INPS; questi due ultimi “atti” rientrano nella sanatoria solo se affidati per il recupero all’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2022.

La sanatoria opera ad ampio raggio cosicché possono essere sanati gli omessi o parziali pagamenti di imposte dirette quali Irpef, Ires, ecc,  imposte indirette quale Iva, imposta di registro, ecc. Possono essere oggetto di sanatoria anche i tributi locali, IMU, TASI, TARI, ecc.

Detto ciò, per regolarizzare la propria posizione, il contribuente, rispetto agli importi indicati nella cartella, è tenuto a pagare: le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le multe stradali, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla sanatoria prevede, invece, che non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

I debito nei confronti della casse di previdenza private possono essere rottamati solo se gli stessi enti decidono di aderire alla sanatoria entro il 31 gennaio, con apposita delibera da comunicare all’Agente della riscossione.

Come si presenta la domanda di adesione?

Per aderire alla definizione agevolata, i contribuenti, privati, imprese, professionisti, ecc. devono presentare domanda entro il 30 aprile 2023.

Come accennato in premessa ci sono due modi per presentare l’istanza.

La prima modalità non richiede credenziali alcune.

Cosicché è sufficiente accedere all’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Una volta selezionato l’apposito servizio, bisogna:

  • compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione;
  • specificare il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e
  • inserire il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute.

È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio: un documento di riconoscimento nonché una dichiarazione sostitutiva,  ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesta di essere l’intestatario della richiesta di adesione alla rottamazione.

Dopo la presentazione della domanda, il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato (Fonte portale ADER), con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. Al contrario, a seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Se tutta la documentazione è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione. Da qui, entro il 30 giugno l’Agenzia delle entrate riscossione invia il responso: accettazione della domanda, accettazione parziale, diniego .

La seconda modalità di invio della richiesta prevede l’accesso all’area riservata tramite le credenziali Spid, Cie e Cns. Senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.