L’Agenzia delle entrate la scorsa settimana ha chiarito che i pagamenti della rottamazione-quater dovranno essere effettuati solo cash. Nel senso che non è concessa al contribuente la possibilità di utilizzare crediti commerciali verso la PA o crediti erariali per imposte quali Irpef, cedolare secca, ecc. per pagare il totale dovuto ai fini della sanatoria.

Dunque, chi contava di utilizzare i propri crediti nei confronti dello Stato per pagare la rottamazione-quater dovrà rivedere i propri piani e farsi trovare preparato alla scadenza per il pagamento dell’unica o prima rata.

Detto ciò, se tale chiarimento fosse arrivato prima del 30 giugno, termine di scadenza della domanda di rottamazione delle cartelle, è probabile che in molti avrebbero deciso di non presentare l’istanza. Magari optando per una rateazione ordinaria ossia senza gli sconti della rottamazione, facendo valere prima il credito vantato nei confronti dello Stato.

La rottamazione delle cartelle. Gli effetti della presentazione dell’istanza

La presentazione della domanda di rottamazione-quater determina (vedi relazione illustrativa Legge di bilancio 2023):

  • il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data di presentazione dell’istanza di adesione;
  • il divieto di avviare nuove procedure esecutive (vedi pignoramenti) nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • la situazione di regolarità del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del decreto del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008) (lett. f). In tal modo, l’agente della riscossione a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli artt. 48-bis e 72-bis del DPR n. 602/1973, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008;
  • per le imprese, il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva, DURC (necessario per partecipare ad appalti pubblici) con la sola presentazione;
  • ecc.

Dunque, per chi ha deciso di aderire alla sanatoria, i vantaggi ci sono e pure molto evidenti.

Rottamazione cartelle. Quali conseguenze per chi non paga?

I vantaggi legati alla rottamazione-quater sarebbero stati molto più consistenti se fosse stato riconosciuta al contribuente la possibilità di effettuare i pagamenti della sanatoria utilizzando in compensazione i crediti commerciali verso la PA o crediti erariali per imposte quali Irpef, cedolare secca, ecc.

Tuttavia, tale possibilità non è ammessa, i pagamenti dovranno essere effettuati solo cash. Si veda la risposta n°372/2023.

Da qui, coloro i quali avevano messo in conto di utilizzare i suddetti crediti per pagare la rottamazione-quater, dovranno stare attenti a racimolare tutta la liquidità necessaria per pagare le singole rate. Facendo massima attenzione ad eventuali pagamenti tardivi o parziali.

Infatti:

in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è’ stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

Rimane salva la possibilità di chiedere un piano di rateazione ordinario.

Riassumendo…

  • i pagamenti della rottamazione delle cartelle dovranno essere effettuati per il loro totale senza possibilità di compensazione;
  • eventuali pagamenti tardivi o carenti fanno perdere i vantaggi della sanatoria;
  • il debito rimarrà in essere e l’ADER potrà procedere al recupero con azioni cautelari ed eventualmente esecutive.