E’ passato il treno della rottamazione quater 2024 e chi non l’ha preso ora si troverà in una situazione abbastanza difficile.

Per alcuni rimane la possibilità di rateizzare il debito con gli strumenti ordinari quale può essere una rateazione a 72 rate. Per altri invece questa strada è sbarrata. In tale caso non rimane che pagare tutto il debito, ma questa volta comprensivo di sanzioni e interessi, posto che l’annullamento di tali voci di debito riguardava solo chi sfruttava la pace fiscale.

E’ corretto parlare di rottamazione quater 2024 perchè grazie al DL Milleproroghe (DL 215/2023), le prime due rate scadute nel 2023 e la terza a febbraio 2024, potevano essere pagate entro il 20 marzo. Ciò avrebbe consentito di mantenere i vantaggi della pace fiscale per poi continuare a pagare le rate successive.

Detto ciò, vediamo in che situazione si troveranno coloro i quali non hanno versato le rate al 20 marzo. Il discorso che vedremo a breve vale anche per chi magari ha pagato solo una parte delle rate o lo ha fatto in ritardo. Anche un solo giorno di ritardo fa decadere la sanatoria.

La rottamazione quater e la passata scadenza del 20 marzo

Per venire incontro a chi non è riuscito a versare le prime due rate della sanatoria al 18 dicembre  (scadenza frutto di un’altra proroga, vedi DL 145/2023), il Governo Meloni ha deciso di dare agli inadempimenti della rottamazione delle cartelle un’altra chance.

Ossia pagare le rate, comprensive della 3° scaduta al 28 febbraio, entro il 15 marzo. Rispetto a tale scadenza si applicavano i consueti 5 giorni di tolleranza. Cosicché il versamento poteva essere effettuato entro il 20 marzo.

Entro la stessa data si poteva scegliere cosa pagare della rottamazione e cosa non pagare. 

I residenti dei territori alluvionati, allegato 1 del DL 61/2023, di cui alle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, potevano pagare la 1° e la 2° rata entro il 20 marzo.

La terza rata dovrà essere versata entro il 31 maggio 2024. La quarta entro il 31 agosto 2024.

Rottamazione quater. Cosa deve aspettarsi chi non ha pagato?

Fatta tale necessaria ricostruzione, è utile ora soffermarsi sulle conseguenze in capo a chi non ha versato le rate.

A oggi non si conoscono ancora i dati sugli inadempimenti, quanti effettivamente non sono riusciti a pagare.

Tuttavia, è possibile distinguere alcune situazioni nelle quali può trovarsi chi è decaduto dalla pace fiscale.

Le situazioni che analizzeremo sono le seguenti:

  • rottamazione quater 2024 decaduta per dei debiti già rateizzati in data antecedente al 1° luglio 2022 e poi non pagati;
  • rottamazione quater 2024 decaduta per dei debiti già rateizzati in data successiva al 1° luglio 2022 e poi non pagati;
  • rottamazione decaduta per dei debiti non oggetto di precedente rateazione.

Nel primo caso, non ci sono particolari problemi, il contribuente potrà rateizzare nuovamente il debito ai sensi dell’art.19 del DPR 602/1973. Parliamo di rateazioni “ordinarie” che però comporteranno anche il pagamento di sanzioni e interessi, importi annullati invece se la rottamazione fosse stata mantenuta. La rata minima è pari a 50 euro. Il debito potrà essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.

Nel secondo caso invece la situazione si complica e di molto.

E se i debiti sono stati già rateizzati dopo il 1 luglio 2022…

In particolare, in caso di rottamazione decaduta per dei debiti già rateizzati in data successiva al 1° luglio 2022:

qualora il debitore incorra nell’inefficacia della «rottamazione-quater» relativamente a debiti per i quali era decaduto da una dilazione richiesta dal 16 luglio 2022, non può nuovamente rateizzare questi debiti, non per effetto dell’inefficacia della definizione ma della decadenza dalla vecchia dilazione. Viceversa, in base all’articolo 15-bis, comma 3, del Dl 50/2022, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate anteriormente al 16 luglio 2022, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.

Dunque, nella situazione in questione non sarà possibile richiedere una rateazione delle cartelle perché le norme in essere al momento dell’attivazione delle rate poi decadute prima della richiesta di pace fiscale, sbarravano la strada a una nuova rateazione. In tale caso o si paga tutto il debito in unica soluzione o ci si espone alle azioni di recupero dell’ADER. Fermi, ipoteche, ecc.

Infine, nessun problema particolare ci sarà per chi è decaduto dalla rottamazione per dei debiti non oggetto di precedente rateazione. In tale caso porrà richiede una rateazione all’ADER. Pagando per sanzioni e interessi.

Riassumendo…

  • Il 20 marzo sono scadute le prime tre rate della rottamazione quater 2024;
  • il mancato pagamento può avere conseguenze differenziate a seconda della situazione in cui si trova il contribuente;
  • la situazione più critica si ha in ipotesi di debiti già rateizzati in data successiva al 1° luglio 2022 e poi non pagati e oggetto di rottamazione decaduta.