Con il maxiemendamento alla Legge di bilancio 2023, è cambiato anche lo stralcio delle cartelle. Infatti, viene disposto che per i crediti affidati dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico è limitato alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. Di conseguenza, il contribuente dovrà pagare: il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno interamente dovute.

Rispetto alla rottamazione delle multe stradali, l’annullamento parziale si applicherà limitatamente agli interessi, comunque denominati (ivi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della legge n. 689/1981) e non riguarderà invece: sanzioni e somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno dovute per l’intero ammontare.

Le ragioni di questa scelta sono spiegate meglio nella relazione tecnica che accompagna la Legge di bilancio.

Lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro

In base all’art.46 della Legge di bilancio 2023, sono annullate tutte le cartelle o meglio il singolo debito di importo residuo, alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, fino a mille euro, comprensivi di:

  • capitale,
  • interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
  • sanzioni.

L’annullamento riguarda singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Con il maxiemendamento, l’annullamento è spostato dal 31 gennaio al 2023 al 31 marzo 2023 e sarà automatico solo rispetto ai debiti che il contribuente ha con amministrazioni statali, Agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali. Dunque, sì all’annullamento automatico per i debiti nei confronti di Agenzia delle entrate, Agenzia delle Dogane, INPS, ecc.

In tutti gli altri casi, ossia per i debiti verso gli enti territoriali, casse professionali private, ecc, l’annullamento riguarderà solo gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora.

Rimane fermo che dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e fino alla data dell’annullamento,  è sospesa la riscossione dei debiti. Di conseguenza anche le procedure cautelare ed esecutive quali fermi amministrativi, pignoramenti, ecc. sono sospese.

Cosa dice la relazione tecnica? Niente rottamazione per le multe stradali

Nella relazione illustrativa alla Legge di bilancio 2023, viene spiegato quanto segue

per i crediti affidati dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali è previsto che l’annullamento automatico sia limitato alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e non per il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno interamente dovute.

Sulla rottamazione delle multe multe stradali viene ribadito quanto sopra anticipato:

sempre con riferimento ai carichi affidati dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, per quanto concerne le sanzioni irrogate per violazioni del Codice della Strada, nonché le altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento parziale si applicherà limitatamente agli interessi, comunque denominati (ivi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della legge n. 689/1981) e non investirà sanzioni e somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno dovute per l’intero ammontare.

Resta fermo che gli enti creditori, ad esempio i singoli Comuni, entro il 31 gennaio 2023, potranno decidere di non annullare (per la parte sopra individuata) i suddetti debiti.

Ciò dovrà avvenire con apposito provvedimento da comunicare all’Agenzia delle Entrate-riscossione.