La pace fiscale ossia la rottamazione-quater e lo stralcio dei debiti fino a mille euro, è stata estesa anche a quei debiti che i contribuenti hanno verso Comuni o altri enti territoriali che non si sono rivolti a Equitalia, ora Agenzia delle entrate-riscossione per l’attività di riscossione. La novità è stata introdotta con il DL 34/2023, c.d. decreto bollette.

Si tratta di Comuni che riscuotono in proprio (anche tramite società in house) oppure che si affidano ad agenti provati della riscossione che si occupano di recuperare i crediti riportati nelle c.

d. ingiunzioni fiscali o negli accertamenti esecutivi. Infatti, con la Legge n°160/2019, Legge di bilancio 2020, gli accertamenti esecutivi sono diventati uno strumento di recupero a disposizione anche degli enti territoriali. Escluse le Regioni.

Possono essere oggetto di rottamazione i debiti “affidati” per il recupero nel periodo 1° gennaio 2000-30 giugno 2022. Così come previsto per la rottamazione delle cartelle.

Detto ciò quali sono nello specifico i debiti ammessi alla sanatoria?

La rottamazione quater anche per i Comuni che non si rivolgono all’ADER

La possibilità di rottamare anche le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi degli enti territoriali è stata prevista all’art.17-bis del decreto bollette.

Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Detto ciò, l’adesione dei Comuni alla rottamazione non è automatica. Infatti è il singolo comune (o altro ente territoriale) a decidere se applicare la sanatoria ai propri crediti. La decisione sarà assunta tramite apposito regolamento/provvedimento.

A ogni modo, ciò che è certo è che ci saranno Comuni che aderiranno e altri no; in tal modo si creerà una forte disparità di trattamento tra i cittadini di enti che hanno aderito alla sanatoria, i quali beneficeranno degli sconti della c.d. pace fiscale, e i cittadini di enti che invece deciso di non applicare la pace fiscale. Quest’ultimi se vorranno pagare i propri debiti, lo dovranno fare per intero.

Rottamazione-quater nei Comuni. Serve un provvedimento

Il provvedimento/regolamento con il quale l’Ente territoriale decide di attivare la rottamazione delle cartelle, dovrà stabilire:

  • il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
  • le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  • i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento. Nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  • il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Rottamazione-quater nei Comuni. I debiti ammessi

In base a quanto detto finora, possono essere oggetto di rottamazione sia le ingiunzioni fiscali che gli accertamenti esecutivi. In particolare, la sanatoria riguarda sia le entrate patrimoniali che quelle non patrimoniali.

Dunque, possono essere oggetto di rottamazione:

  • le entrate tributarie quali Imu, Tari, Tosap, imposta sulla pubblicità, eccetera);
  • quelle patrimoniali (come gli oneri di urbanizzazione, il servizio idrico, ecc.)

Anche le multe stradali possono essere rottamate.

Inoltre, come riportato in un documento dell’IFEL avente ad oggetto proprio la pace fiscale nei Comuni:

si ritiene che il Comune non possa restringere l’ambito di applicazione delle norme primarie, ad esempio escludendo le entrate patrimoniali, o limitando le misure ad alcuni tributi, o, infine, riducendo il numero di anni definibili e ciò considerando che il legislatore ha attribuito agli enti la potestà di applicare le analoghe disposizioni normative già previste per i carichi affidati agli agenti della riscossione.

Riassumendo.

  • La rottamazione-quater e lo stralcio dei debiti fino a mille euro è estesa anche ai comuni che non si avvalgono di ADER;
  • possono essere rottamati ingiunzioni fiscali e accertamenti esecutivi;
  • sono oggetto di sanatoria sia le entrate tributarie quali Imu, Tari, Tosap, imposta sulla pubblicità, eccetera, sia quelle patrimoniali.