Entro il 29 luglio i Comuni e gli altri enti territoriali possono decidere di attivare la pace fiscale anche rispetto alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi. Per fare ciò servirà apposita delibera di approvazione. La delibera ossia il via alla pace fiscale potrà riguardare tanto la rottamazione-quater quanto lo stralcio dei debiti fino a mille euro.

Detto ciò, laddove invece i Comuni non vorranno attivare alcuna pace fiscale, pretendendo dai cittadini il pagamento dei debiti per intero, è lecito chiedersi se sia necessario adottare una delibera negativa ossia una delibera con la quale si conferma il blocco alla pace fiscale.

Vediamo a tal proposito quali sono le indicazioni fornite dall’IFEL.

La rottamazione e lo stralcio nei Comuni

La rottamazione delle ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi così come lo stralcio dei debiti fino a mille euro indicati nelle ingiunzioni fiscali, è stata prevista dall’art. 17-bis, del DL n. 34/2023, c.d. decreto bollette.

In applicazione di tale disposizione, i Comuni, al pari degli altri enti territoriali possono deliberare:

  • lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 227, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R). L’adozione dello stralcio parziale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
  • lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 229-bis, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’AdE-R. L’adozione dello stralcio totale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
  • la rottamazione delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 231 legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’AdE-R.

Come chiarito dall’IFEL nel dossier ufficiale sulla rottamazione, non si pone alcun dubbio circa la possibilità per il Comune di deliberare contemporaneamente sia lo stralcio (parziale o totale) che la definizione agevolata, come pure la possibilità di deliberare solo lo stralcio, oppure solo la definizione agevolata.

Rottamazione debiti dei Comuni. Serve la delibera di dissenso?

I Comuni possono decide di applicare la pace fiscale entro il 29 luglio.

Se il Comune non adotta alcuna delibera i contribuenti ovvero i cittadini debitori verso l’Ente per IMU, TARI, multe, ecc. non potranno sfruttare i vantaggi della rottamazione e/o dello stralcio.

Dunque, non è necessaria da parte del Comune l’adozione di una delibera di diniego.

Come anticipato, la normativa non pone alcun obbligo, ma prevede un insieme di facoltà, da esercitarsi mediante “le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti”, e quindi per gli enti locali, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n. 446/1997. Al riguardo va precisato che non sussiste alcun obbligo di adozione di una delibera “negativa”, ovvero di una delibera con la quale l’ente formalizzi la sua volontà di non introdurre nel proprio ordinamento gli istituti in commento.

Questa puntualizzazione è stata fatta dall’IFEL nel citato dossier “Lo stralcio delle ingiunzioni di pagamento d’importo inferiore a 1.000 euro e la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi (art. 17-bis, dl n. 34/2023).

Riassumendo…

  • i Comuni hanno tempo fino al 29 luglio per deliberare la pace fiscale;
  • possono essere oggetto di sanatoria sia gli accertamenti esecutivi sia le ingiunzioni fiscali;
  • non è necessaria da parte del Comune l’adozione di una delibera di diniego all’applicazione della pace fiscale.