29 luglio o 31 luglio, entro quando i Comuni e gli altri enti territoriali possono deliberare l’applicazione della pace fiscale alle proprie entrate tributarie o patrimoniali? Il 29 luglio cade di sabato, ciò potrebbe far pensare che la rottamazione dei debiti dei Comuni così come lo stralcio dei debiti fino a mille euro possa essere deliberata il lunedì lavorativo successivo.

E’ proprio così? L’istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) di recente con un dossier specifico ha analizzato la pace fiscale applicata ai Comuni e agli altri enti che riscuotono tramite ingiunzione fiscale o accertamento esecutivo.

Vediamo secondo l’IFEL qual è la data da rispettare ai fini dell’attivazione della pace fiscale.

La rottamazione e lo stralcio nei Comuni

I Comuni così come gli altri enti territoriali che riscuotono in proprio o tramite concessionari privati erano stati tagliati fuori dalla pace fiscale prevista dalla Legge n°197/2022. Legge di bilancio 2023. Infatti, la legge citata, sia per la rottamazione sia per lo stralcio dei debiti fino a mille euro, faceva riferimento ai debiti affidati per il recupero all’Agente della riscossione, inteso quale Equitalia ( o riscossione Sicilia) ora Agenzia delle entrate-riscossione, ADER.

Cosicché i Comuni che non hanno affidato il recupero dei propri crediti ad Equitalia non hanno potuto applicare né lo stralcio né la rottamazione.

Successivamente, con il DL 34/2023, c.d. decreto bollette, post conversione in legge questa disparità di trattamento è stata eliminata.

Infatti, il decreto citato ha previsto per i Comuni e per gli altri enti territoriali, la possibilità di deliberare l’applicazione della pace fiscale: rottamazione e/o stralcio.

Si ponga attenzione al fatto che si tratta di un’opzione, ciò vuol dire che ci potranno essere comuni, anche limitrofi, in cui i cittadini saranno tenuti a pagare i loro debiti per intero e altri in cui invece sarà possibile sfruttare gli sconti della pace fiscale.

Rottamazione e stralcio debiti fino a mille euro nei Comuni. 29 o 31 luglio?

In base a quanto detto finora, riprendendo le chance offerte dalla Legge di bilancio 2023, ora applicabili anche alle ingiunzioni e agli accertamenti esecutivi, i Comuni potranno decider di attivare:

  • lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 227, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R). L’adozione dello stralcio parziale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
  • lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 229-bis, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’AdE-R. L’adozione dello stralcio totale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
  • la rottamazione delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 231 legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’AdE-R.

Si veda a tal proposito il dossier ufficiale IFEL.

Dunque, potranno essere rottamate o essere “stralciate” le entrate tributarie. Cioè Imu (ICI), Tari, ex TASI, Tosap, imposta sulla pubblicità, eccetera. Ma anche le entrate patrimoniali, come gli oneri di urbanizzazione; il servizio idrico; rette asili nido, servizi cimiteriali, trasporto scolastico; ecc.

Detto ciò, il/i regolamento/i con il quale il Comune (o gli altri enti territoriali) deciderà eventualmente di applicare la pace fiscale dovrà essere adottato “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione” del dl n. 34/2023 (art. 17-bis, co. 1).

Dunque, l’adozione del provvedimento dovrà avvenire entro il prossimo 29 luglio 2023. Il 29 luglio è sabato. Da qui, è ragionevole pensare che il termine entro cui adottare il provvedimento possa slittare al lunedì immediatamente successivo.

Ebbene non è cosi; nel dossier sopra citato, l’IFEL ha evidenziato come il 29 luglio essendo un sabato, quindi non un giorno festivo, non determina il differimento al primo giorno lavorativo successivo.

Detto ciò, i provvedimenti adottati dagli enti locali, in deroga alle norme ordinarie in materia, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente locale e sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, “nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023”.

Riassumendo…

  • I Comuni possono decidere di applicare gli sconti della pace fiscale ai propri crediti oggetto di ingiunzione fiscale o accertamento esecutivo;
  • può essere deliberata non solo la rottamazione ma anche lo stralcio dei debiti 2000-2015;
  • la pace fiscale può essere deliberata entro il prossimo 29 luglio.