Entro il 29 luglio, i Comuni, al pari degli altri enti territoriali potranno decidere di rottamare i propri debiti ossia concedere la possibilità ai propri “cittadini” di pagare i debiti verso il Comune beneficiando dei vantaggi della c.d. pace fiscale. Per i Comuni che per la riscossione si sono avvalsi di Equitalia (ora Agenzia delle entrate-riscossione, ADER), non c’è stata la possibilità di scegliere se rottamare o meno i propri debiti, infatti, la rottamazione era stata imposta dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n°197/2022).

Dunque, il cittadino che voleva sfruttare i vantaggi della rottamazione, ha potuto presentare domanda di sanatoria entro lo scorso 30 giugno.

Al contrario, i Comuni che invece si occupano della riscossione in proprio o rivolgendosi a concessionari privati, tramite ingiunzione fiscale o accertamento esecutivo, erano stati esclusi dalla pace fiscale.

Successivamente ci ha pensato il DL 34/2023, c.d. decreto bollette ad attivare anche per loro la sanatoria.

Potranno essere rottamate o essere oggetto di stralcio le entrate tributarie. Cioè Imu, Tari, ex TASI, Tosap, imposta sulla pubblicità, eccetera. Ma anche quelle patrimoniali, come gli oneri di urbanizzazione e il servizio idrico.

Vediamo nello specifico come funziona la rottamazione nei Comuni e quanto effettivamente risparmierà il cittadino che intende pagare i propri debiti.

La rottamazione dei debiti verso i Comuni e gli altri enti territoriali

L’art.17-bis dispone quanto segue:

Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Dunque, entro il 29 luglio, i Comuni potranno decidere di applicare alle ingiunzioni fiscali e agli accertamenti esecutivi le disposizioni di cui alla rottamazione delle cartelle e allo stralcio dei debiti fino a mille euro.

Rottamazione Comuni. Il calcolo del risparmio effettivo, un caso pratico sull’IMU

La delibera con la quale il Comune decide, eventualmente, di attivare la rottamazione delle cartelle, dovrà definire:

  • il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
  • le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  • i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  • il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse .

In merito all’autonomia dei Comuni nella definizione dei “contorni” della rottamazione, l’IFEL, in un recente dossier ha messo in evidenza che:

Per quanto riguarda gli ambiti regolamentabili, si ritiene che il Comune non possa restringere l’ambito di applicazione delle norme primarie, ad esempio escludendo le entrate patrimoniali, o limitando le misure ad alcuni tributi, o, infine, riducendo il numero di anni definibili e ciò considerando che il legislatore ha attribuito agli enti la potestà di applicare le analoghe disposizioni normative già previste per i carichi affidati agli agenti della riscossione.

Rottamazione, debiti dei Comuni e pagamenti

Dunque, anche per la rottamazione dei debiti dei Comuni, il contribuente sarà tenuto a pagare:

  • il tributo indicato nell’ingiunzione fiscale;
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica;
  • gli interessi di dilazione in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Non sono invece da pagare: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo, l’aggio della riscossione.

Ipotizziamo ad esempio che ad un contribuente sia stato notificato un accertamento esecutivo IMU 2021 in cui è indicato un importo pari a 300 euro per il solo tributo; 90 euro a titolo di sanzioni; 25 a titolo di interessi; 20 a titolo di aggio. Le spese di notifica sono pari a 8 euro.

In tale caso, il contribuente potrà chiudere il debito verso il Comune pagando solo 308 euro ossia tributo più le spese di notifica dell’accertamento.

Riassumendo…

  • Entro il 29 luglio, i Comuni potranno decidere di applicare la rottamazione delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi;
  • il debito può essere pagato versando il tributo indicato nell’ingiunzione fiscale; le spese di rimborso per le procedure esecutive le spese di notifica; gli interessi di dilazione;
  • per beneficiare della rottamazione dei debiti dei Comuni, sarà necessario presentare apposita istanza.