In redazione di Investire Oggi è arrivato un interessante quesito sulla rottamazione delle cartelle.

“Buongiorno, ho presentato domanda di adesione alla rottamazione delle cartelle e sono stato ammesso alla sanatoria. Tuttavia, mi sto rendendo conto solo ora che l’importo da pagare ossia le singole rate sono troppo pesanti da sostenere. Soprattutto le prime due. Considerato che per i debiti rispetto ai quali ho presentato domanda di rottamazione avevo già un piano in corso, a oggi ancora sospeso, mi chiedevo se anziché pagare la pace fiscale posso riprendere il vecchio piano di rateazione.

(Luca da Firenze)”.

La rottamazione delle cartelle. Prime due rate per un totale del 20%

Il 31 ottobre scade la prima rata della rottamazione delle cartelle. Il contribuente dovrà pagare il 10% del totale indicato nella comunicazione delle somme dovute. La comunicazione delle somme dovute non è altro che la lettera con la quale l’Agenzia delle entrate-riscossione ha informato i contribuenti circa l’ammissione o l’esclusione dalla sanatoria.

Nel complesso, la sanatoria può essere pagata in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023. Oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.

Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno versate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

E’ possibile pagare i bollettini sul sito dell’ADER, con l’App EquiClick; presso sportelli bancari; uffici postali; home banking; ricevitorie e tabaccai; sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; Postamat.

Infine, è possibile recarsi anche presso l’ufficio territoriale più vicino al contribuente.

C’è anche la possibilità di attivare il pagamento automatico delle rate della rottamazione sul proprio conto corrente (anche di un familiare). In tal modo si evitano ritardi o dimenticanze nei pagamenti.

La Legge prevede a ogni modo una tolleranza di 5 giorni di ritardo.

Rottamazione cartelle. E’ ancora possibile riprendere il vecchio piano di rateazione?

Fatta tale necessaria ricostruzione, veniamo al quesito esposto in premessa.

Nelle FAQ sulla rottamazione, l’ADER aveva già avuto modo di precisare che:

La norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.

In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

Nel complesso, noi di Investire Oggi riteniamo che l’eventuale rinuncia alla rottamazione doveva essere espressa entro il 30 giugno. Ultimo giorno in cui si poteva presentare la domanda di adesione. Superata tale data, l’unica possibilità di riprendere le vecchie rate era legata all’esclusione dalla rottamazione. Nel suo caso invece la domanda risulta accolta dall’ADER.

A ogni modo, la soluzione potrebbe essere la seguente: non pagare la prima rata al 31 ottobre e far decadere la pace fiscale. In tal modo, sul debito residuo che è stato oggetto di domanda di rottamazione potrà attivare un piano di rateazione ordinario, ex art.19 del DPR 602/1973.

Riassumendo…

  • Il 31 ottobre scade la prima rata della rottamazione delle cartelle;
  • chi è ammesso alla pace fiscale non può rinunciarvi per riprendere le vecchie rate;
  • è possibile attivare un piano di rateazione ordinario per i debiti rispetto ai quali si decade dalla sanatoria.