La domanda di rottamazione delle cartelle doveva essere presentata entro lo scorso 30 giugno.

Una volta presentata la domanda, laddove avesse avuto ripensamenti, il contribuente avrebbe potuto manifestare la sua volontà di rinunciare alla sanatoria sempre entro la data del 30 giugno. La mancata attivazione della sanatoria può essere anche legata al rigetto della domanda da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione, ADER.

In queste due situazioni, ritiro della domanda o rigetto della stessa, quali conseguenze ci sono rispetto ai piani di rateazione in essere alla data di presentazione della domanda di sanatoria? Tale domanda parte dal presupposto che la rottamazione poteva riguardare anche debiti rispetto ai quali il contribuente stava già pagando con un piano di rateazione in corso accordato dall’Agenzia delle entrate-riscossione, ADER.

La rottamazione delle cartelle

Prima di rispondere alla domanda che ci siamo appena posti, è necessario riprendere le principali scadenze della rottamazione delle cartelle. Si veda ex legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

Considerando l’intervento del DL 51/2023:

  • entro il 30 giugno è possibile presentare domanda di rottamazione delle cartelle;
  • al 30 settembre 2023 scade il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata;
  • entro il 31 ottobre 2023 dovrà essere pagata la prima o unica rata della rottamazione.

l contribuente potrà pagare la rottamazione delle cartelle:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
  • in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive.

La prima e la seconda rata,  pari ciascuna al 10% delle somme complessivamente dovute, hanno scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, da pagare nei successivi 4 anni, andranno versate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo. Con decorrenza 1° novembre 2023.

Rottamazione cartelle. Responso negativo e vecchio piano di rateazione

Come detto in premessa, la rottamazione poteva riguardare anche debiti rispetto ai quali il contribuente stava già pagando con un piano di rateazione in corso accordato dall’Agenzia delle entrate-riscossione, ADER.

Da qui, è utile analizzare il destino dei vecchi piani di rateazione rispetto a due differenti situazioni in cui il contribuente può trovarsi volontariamente o meno:

  • ritiro della domanda di rottamazione entro il 30 giugno (dopo tale data non è più ammesso);
  • rigetto da parte dell’ADER della richiesta di rottamazione presentata dal contribuente.

Ebbene, in entrambi i casi, come da FAQ ADER che riprendono le disposizioni di cui alla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023:

La norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.

Da qui, il rigetto della domanda consente al contribuente di riprendere il pagamento delle rate del vecchio piano di rateizzazione. Dunque, alla data del 31 ottobre, la sospensione del vecchio piano di rateazione si interrompe ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate. Quanto appena detto vale anche nel caso in cui il contribuente ha ritirato la domanda di adesione. Se il contribuente ha ritirato la domanda di rottamazione, alla data del 31 ottobre, potrà riprendere il vecchio piano di rateazione in precedenza sospeso per effetto della presentazione della richiesta di adesione.

Riassumendo…

  • La domanda di rottamazione delle cartelle poteva riguardare anche debiti rispetto ai quali il contribuente stava già pagando a rate;
  • per effetto della presentazione della domanda, il piano di rateazione è sospeso;
  • ritiro della domanda o rigetto della stessa, consentono al contribuente di riprendere il vecchio piano di rateazione.