Oltre alla proroga di tre mesi su tutti i termini previsti in materia di rottamazione delle cartelle, i contribuenti che alla data del 1° maggio 2023 erano residenti, o con sede legale od operativa nei territori colpiti dalle alluvioni di maggio, potranno pagare la rottamazione senza corrispondere interessi sulle rate.

La novità è contenuta in un emendamento al DL 61/23, decreto Alluvioni, approvato in commissione Ambiente alla Camera.

Vediamo nello specifico chi sarà interessato dalla possibilità di pagare la rottamazione delle cartelle senza versare interessi di dilazione.

La rottamazione-quater per i territori alluvionati

Il DL 61/2023, c.d. decreto alluvioni ha sospeso diversi adempimenti e versamenti fiscali in capo ai contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza/la sede legale/la sede operativa nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana.

In particolare, il decreto ha previsto la sospensione dei termini, in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023:

  • dei versamenti tributari;
  • degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • dei versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’Irpef da parte dei sostituti di imposta che risiedono, hanno sede legale o operativa nei territori colpiti dalle calamità.

I versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 (sono sospesi anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento e da altri atti aventi efficacia esecutiva, ivi compresi quelli degli enti territoriali, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023). I termini riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023.  Si veda il dossier ufficiale della Camera dei Deputati.

Lo stesso decreto ha prorogato di 3 mesi i termini e le scadenze della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” prevista dalla Legge n. 197/2022 e s.m.i).

Di conseguenza la domanda di rottamazione delle cartelle potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023.

Rottamazione-cartelle senza interessi. Novità conversione DL Alluvioni

Come accennato sopra, per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del “Decreto Alluvione” (D.L. n. n. 61/2023), i termini e le scadenze della Definizione agevolata, previsti dalla Legge n. 197/2022 e s.m.i., sono prorogati di 3 mesi.

Sono differiti di 3 mesi sia il termine entro il quale Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute (entro il 31 dicembre 2023) per il perfezionamento della rottamazione, sia le successive scadenze per il relativo pagamento. Si vedano le FAQ sulla proroga per i territori alluvionati.

Per il resto dei contribuenti, il totale dovuto ai fini della rottamazione delle cartelle, può essere pagato in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023. Oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza:

  • il 31 ottobre;
  • il 30 novembre 2023.

La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata. Le restanti rate, invece, saranno di pari importo.

Dopo le prime due rate, quelle rimanenti saranno ripartite nei successivi 4 anni con queste scadenze: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Interessi dilazione e Decreto Alluvioni

Proprio in riferimento agli interessi di dilazione, un emendamento al DL 61/23, decreto Alluvioni, prevede un’ulteriore misura di favore per i i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza/la sede legale/la sede operativa nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana. In particolare, un emendamento approvato in commissione Ambiente alla Camera, azzera gli interessi sulle rate della rottamazione delle cartelle.

Dunque, i contribuenti dei territori alluvionati beneficeranno non solo della proroga di tre mesi ma anche della disapplicazione degli interessi.

Riassumendo…

  • Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori colpiti dai recenti alluvioni i termini e le scadenze della rottamazione delle cartelle, previsti dalla Legge n. 197/2022 e s.m.i., sono prorogati di 3 mesi;
  • la domanda di rottamazione potrà essere presentata entro il prossimo 30 settembre;
  • un emendamento al DL 61/23, decreto Alluvioni, approvato in commissione Ambiente alla Camera dispone l’azzeramento degli interessi sui piani di rateazione della rottamazione delle cartelle.