Una volta presentata domanda di rottamazione delle cartelle, ed eventualmente ricevuto il responso positivo dell’Agenzia delle entrate-riscossione, il contribuente è tenuto a pagare il totale delle somme indicate nella comunicazione delle somme dovute oppure può scegliere cosa versare e cosa no?

Prima di rispondere a questa domanda, è necessario riprendere le peculiarità della rottamazione-quater. Partiamo dall’assunto in base al quale eventuale pagamenti parziali o in ritardo, basta un solo giorni di ritardo, comportano la decadenza della definizione agevolata con l’obbligo di pagare il debito per intero.

Da qui, arriviamo a  dare una risposta alla domanda che ci siamo posti in apertura.

La rottamazione delle cartelle. Cosa si paga?

In base alle previsioni di cui alla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, grazie alla sanatoria, il contribuente che ha presentato domanda entro lo scorso 30 giugno può pagare i debiti indicati nella cartella versandone solo un parte.

In particolare,  il contribuente dovrà corrispondere:

  • l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella;
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Al contrario, la sanatoria annulla  le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D. Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione. Il contribuente non deve versare neanche gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché l’aggio della riscossione che per le precedenti sanatorie era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Rottamazione cartelle. C’è un modo per pagare solo parte dei debiti ammessi alla sanatoria

Entro il 30 settembre, l’ADER deve rispondere ossia deve comunicare a chi ha presentato domanda di rottamazione delle cartelle, l’esito della stessa.

Sono già stati definiti i codici esito della rottamazione delle cartelle. Con ammessi ed esclusi.

Detto ciò, in premessa ci siamo chiesti se una volta ammessi alla sanatoria sia possibile pagare solo una parte dei debiti riportati nella comunicazione della somme dovute. Ipotizziamo che un contribuente abbia presentato domanda di sanatoria sia per un debito Irpef sia per un debito Imu. Successivamente si rende conto che non riuscirà a pagare tutto e che vorrebbe sfruttare la sanatoria solo per l’IMU. Noi di Investire Oggi riteniamo che diversi contribuenti si troveranno in questa situazione, visto che le prime due rate della rottamazione sono immediate.

Grazie al servizio ContiTU, in essere già per le precedenti sanatorie, il contribuente potrà decidere cosa pagare.

Infatti, attraverso un’apposita funzionalità, sarà possibile indicare le cartelle (gli avvisi di accertamento esecutivo o gli avvisi di addebito INPS) rispetto alle quali si intende sfruttare gli sconti della sanatoria.

Una volta indicate le cartelle, il servizio calcola l’importo delle rate e il totale dovuto e saranno generati i nuovi bollettini Rav che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà all’email indicata dal contribuente. I bollettini rispetteranno le scadenze delle rate scelte e segnalate dal contribuente nella richiesta di adesione alla rottamazione.

Riassumendo…

  • Entro il 30 settembre i contribuenti saranno informati circa l’esito della domanda di rottamazione delle cartelle;
  • i contribuenti non sono tenuti a pagare tutti i debiti indicati nella domanda di sanatoria,
  • grazie al servizio ContiTu, potranno scegliere cosa pagare e cosa no.