In redazione di Investire Oggi, è arrivato un interessante quesito sulla rottamazione delle cartelle. Il quesito interessa tutti coloro che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle e che sono stati ammessi. Come da responso inviato dall’Agenzia delle entrate.

“Buongiorno, ho da poco ricevuto la comunicazione delle somme dovute con la quale vengo informato dell’accettazione della domanda di rottamazione delle cartelle rispetto a tutti i debiti nella stessa indicati. So che tramite il servizio ContiTu, posso scegliere anche di pagare con la rottamazione solo una parte delle cartelle indicate nella domanda di sanatoria.

A tal proposito, vorrei sapere se rispetto alle cartelle per le quali sono ammesso alla rottamazione, ma che decido di non pagare, sono comunque al riparo da eventuali pignoramenti, fermi amministrativi, ecc. La sola domanda di rottamazione delle cartelle mi tutela rispetto ad eventuali procedure esecutive e cautelari poste in essere dall’ADER?”

Prima di rispondere al quesito del nostro lettore è bene fare un cenno al servizio ContiTu e alla possibilità di pagare solo una parte dei debiti per i quali il contribuente ha ottenuto l’ammissione alla sanatoria.

La rottamazione delle cartelle con il servizio ContiTu

Con l’attivazione del servizio ContiTu, chi ha aderito alla sanatoria, se si rende conto di non riuscire a pagare tutte le rate inserite nella domanda di adesione, può scegliere di sfruttare gli sconti della pace fiscale solo per alcune cartelle/avvisi:

  • quelle inserite nella domanda di rottamazione delle cartelle;
  • quelle per le quali ha ricevuto la conferma dell’ammissione alla rottamazione.

Il contribuente, come da comunicazione delle somme dovute,  può trovarsi in una delle seguenti situazioni:

  • accoglimento totale (codice esito AT);
  • accoglimento parziale (codice esito AP-in presenza anche di debiti non rientranti nella rottamazione);
  • adesioni con debiti “rottamabili” ma nessun importo da pagare (AD);
  • adesioni con debiti “rottamabili” per i quali non si deve pagare nulla e con un importo residuo da pagare per debiti “non definibili”(AX);
  • adesioni rigettate in quanto i debiti indicati nella domanda non sono “rottamabili” e quindi l’importo deve essere pagato senza agevolazioni(RI).

Detto ciò, grazie al servizio ContiTU, è possibile attivare la sanatoria anche solo per alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute.

A tal fine: è necessario accedere alla voce ContiTu fra le pagine dedicate alla Definizione agevolata; compilare la richiesta con il codice fiscale, il numero della Comunicazione ricevuta con la relativa data, nonché i numeri che identificano le cartelle/avvisi che si intendono pagare (presenti nella Comunicazione delle somme dovute).

Il contribuente riceve una prima e-mail con un link per convalidare la richiesta. Dopo la verifica a video del nuovo totale da saldare e dell’importo di ciascuna rata, può concludere l’operazione per ricevere, sempre tramite e-mail, il Prospetto di sintesi. Con le cartelle/avvisi che ha scelto di pagare e i relativi bollettini.

Rottamazione cartelle. Cosa succede se si sceglie di pagare solo una parte del debito?

Fatta tale doverosa ricostruzione, eccoci al quesito esposto in premessa.

Se il contribuente, tramite il servizio ContiTu,  decide di non pagare tutte le cartelle rispetto alle quali è stato ammesso alla sanatoria, per ciò che non paga si espone alle normali attività di recupero dell’ADER.

Dunque, l’ADER potrà attivare le normali procedure cautelati ed esecutive: ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti, ecc.

In sostanza, la domanda di rottamazione delle cartelle che non è seguita dai pagamenti indicati nella comunicazione delle somme dovute, non permette al contribuente di avere alcuna protezione dall’attività di recupero dell’ADER.

Riassumendo…

  • Grazie al servizio ContiTu, è possibile scegliere di sfruttare gli sconti della pace fiscale solo per alcune cartelle/avvisi inseriti nella domanda di sanatoria;
  • per le cartelle che rimangono fuori dalla sanatoria, l’ADER può attivare le normali attività di recupero;
  • il contribuente si espone alle normali procedure cautelati ed esecutive: ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti, ecc.