Pagare tutto ciò che è stato oggetto di domanda di rottamazione delle cartelle; pagare solo una parte delle cartelle ammesse alla sanatoria ed esporsi alle attività di recupero dell’Agenzia delle entrate-riscossione, oppure ancora richiedere una rateazione ordinaria per alcune o tutte le cartelle oggetto di istanza di definizione agevolata.

Queste in sintesi sono le opzioni operative in capo a colui che ha presentato domanda di rottamazione delle cartelle entro lo scorso 30 giugno ma si accorge di non avere a disposizione la liquidità per pagare le prime due rate.

In molti si troveranno a dover decidere cosa pagare e cosa non pagare, ecco perché si sta già parlando di una proroga per la rottamazione delle cartelle.

La rottamazione delle cartelle

Dopo la proroga del termine di presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle dal 30 aprile al 30 giugno, anche la prima rata è stata spostata dal 31 luglio al 31 ottobre.

Cosicché, nel complesso,  la scadenza dei pagamenti indicata nella comunicazione delle somme dovute è la seguente:

  • versamento in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive.

Le prime due rate hanno con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.  Saranno pari ciascuna al 10% del totale dovuto ai fini della sanatoria. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Dunque, le prime due rate non sono solo ravvicinate ma comportano anche un esborso piuttosto pesante; nel giro di due mesi il contribuente per non far decadere la sanatoria dovrà versare il 20% del totale.

Rottamazione cartelle. La scelta tra la definizione agevolata e la rateazione ordinaria al 31 ottobre

E’ evidenze che nella situazione appena descritta, saranno in molti coloro i quali decideranno di rinunciare in parte alla rottamazione, o addirittura per il totale.

In base a quanto detto in premessa, il contribuente deve scegliere se pagare la prima rata al 31 ottobre rispetto a tutte le cartelle indicate nell’istanza di definizione agevolata oppure:

  • pagare solo una parte delle cartelle ammesse alla sanatoria ed esporsi per il residuo alle attività di recupero dell’Agenzia delle entrate-riscossione;
  • oppure ancora richiedere una rateazione ordinaria per alcune o tutte le cartelle oggetto di istanza di definizione agevolata, in tale ultimo caso, rinunciando totalmente o parzialmente alla sanatoria.

Rispetto alla precedente rottamazione però c’è un vantaggio. Infatti, laddove il contribuente decidesse di pagare la prima rata ma poi per mancanza di liquidità non paga la seconda, la decadenza della sanatoria non compromette per le stesse cartelle già oggetto di domanda di rottamazione la possibilità di richiedere una rateazione ordinaria. Ex art.19 del DPR 602/1973.

Nel complesso il contribuente può scegliere tra diverse alternative. Naturalmente tutto dipende dalla liquidità che ha a disposizione. Se non paga nulla si espone alle azioni di recupero dell’ADER: pignoramenti, fermi amministrativi, ecc.

Riassumendo…

  • Il 31 ottobre scade la prima rata della rottamazione delle cartelle;
  • la prima e la seconda rata sono ravvicinate tra loro, molti contribuenti potrebbero non avere la liquidità necessaria per pagare;
  • da valutare la possibilità di richiedere un piano di rateazione ordinaria anche per le cartelle oggetto di domanda di rottamazione;
  • la decadenza della definizione agevolata non preclude la possibilità di una nuova rateazione.