AGGIORNAMENTO: le notizie riportate in questo articolo sono state aggiornate in base alle novità dell’ultima ora sulla sanatoria cartelle nel testo approvato della manovra di bilancio 2023

Nel prossimo decreto fiscale che anticipa la Legge di bilancio 2023 o al più tardi nella stessa Manovra, troverà posto la nuova pace fiscale. E’ stata uno dei cavalli di battaglia del programma elettorale sia della Lega che dei Fratelli d’Italia. Ora il nuovo Governo Meloni sta mettendo nero su bianco quanto promesso agli elettori nei mesi precedenti.

Anche se le ultimissime notizie vanno verso una pace fiscale alleggerita, si dovrebbe arrivare a un intervento su tre fronti, dunque: stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro, saldo e stralcio di quelle fino a 3.000 e rottamazione delle cartelle per i debiti di importo superiore a 3.000 euro.

Per valutare la convenienza rispetto alle soluzioni proposte dal Governo con la pace fiscale, è importante capire quali sono gli importi da versare e quelli che invece non lo sono più. Bisogna partire dalla considerazione che ancora non si conosce di preciso l’orizzonte temporale entro il quale agirà la pace fiscale; inizialmente l’idea del Governo era quella di far rientrare i carichi di cui Equitalia (o l’attuale ADER) era stata incaricata per il recupero entro il 31 dicembre 2021; poi si è passati al 31 dicembre 2017. Infine, considerate le ridotte risorse economiche a disposizione del Governo, la scelta sembrerebbe quella di fermarsi ai carichi affidati entro il 31 dicembre 2015. Dunque, parte la verifica dei carichi rottamabili.

Guida completa e istruzioni sulla rottamazione 2023: come calcolare il debito e come sapere se la cartella rientra

La pace fiscale potrebbe essere articolata su tre piani ben differenziati tra loro:

  • annullamento automatico delle cartelle fino a 1.000 euro;
  • saldo e stralcio per le cartelle fino a 3.000 euro (si paga solo il 50% del totale contestato, inizialmente si parlava del 10% );
  • rottamazione-quater per le cartelle di importo superiore a 3000 euro, il contribuente paga sole le imposte, le tasse o i tributi che gli sono stati contestati.

Saranno oggetto di pace fiscale non solo i debiti con il Fisco ma anche ad esempio il bollo auto, i tributi locali riguardanti l’IMU, la vecchia TASI, la TARI (o TARSU), la TOSAP; la tassa di occupazione di suolo pubblico, ecc.

Sui tributi locali, è necessario che il Comune si sia affidato all’Agenzia delle entrate-riscossione (Ex Equitalia) per il recupero del credito vantato. Potranno essere oggetto di pace fiscale anche i debiti rispetto ai quali c’è un contenzioso in corso.

Lo stralcio delle cartelle

Partiamo dallo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro. Come già avvenuto  per lo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro, art. 4 commi da 4 a 9, del D.L. n. 41/2021, l’importo di mille euro andrà verificato  tenendo conto di:

  • capitale,
  • interessi per ritardata iscrizione a ruolo
  • e sanzioni.

Potrebbero essere previsti dei limiti ISEE per individuare i beneficiari dello stralcio delle cartelle. Infatti hanno potuto beneficiare del precedente stralcio delle cartelle solo: le persone fisiche che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro; i soggetti diversi dalle persone fisiche che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

A ogni modo, bisogna verificare il singolo debito.

Il saldo e stralcio

Con il saldo e stralcio per le cartelle fino a 3.000 euro, il contribuente sarà chiamato a pagare una percentuale ( si parla del 50%) sul totale calcolato tenendo conto di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo, aggio della riscossione e spese per le procedure esecutive e di notifica. Lo sconto ossia la percentuale da pagare potrebbe essere legata all’ISEE o al nuovo quoziente familiare.

La rottamazione delle cartelle

Arriviamo così alla nuova rottamazione delle cartelle di importo superiore a 3.000 euro.

Il contribuente sarà tenuto a pagare:

  • le somme somme affidate per il recupero all’agente della riscossione a titolo di capitale e interesse per ritardata iscrizione a ruolo;
  • l’aggio della riscossione (calcolato sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo);
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive (vedi ad esempio eventuale pignoramento);
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Non saranno dovute invece: le sanzioni collegate alla maggiore imposta evasa; gli interessi di mora; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99). E’ possibile che il contribuente debba pagare anche una parte delle sanzioni. Questa sarebbe una novità rispetto alla precedenti rottamazioni delle cartelle.

Da qui alla prossima settimana potrebbero delinearsi meglio i contorni della nuova pace fiscale voluta dal Governo Meloni. C’è la sensazione però che alla fine la “montagna partorirà un topolino”.