Qualche contribuente che ha presentato domanda di adesione alla rottamazione cartelle può considerarsi già decaduto ancor prima che arrivino le scadenze di pagamento. Vediamo di chi si tratta.

Innanzitutto dobbiamo ricordiamo un po’ di scadenze della sanatoria e dobbiamo altresì ricordare che questa edizione della rottamazione interessa i debiti (carichi) affidati all’Agenzia Entrate Riscossione del 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Aderendo, si pagherà solo la quota capitale del debito, azzerando sanzioni e interessi.

Dalla domanda al pagamento: un po’ di scadenze

La rottamazione cartelle edizione 2023 non è automatica.

E’ prevista la presentazione della domanda all’Agenzia Entrate Riscossione. In dettaglio, la richiesta andava presentata entro il 30 giugno 2023. La scadenza, invece, è il 30 settembre 2023 per coloro che, alla data del 1° maggio 2023, avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 decreto-legge n. 61 del 2023 (decreto alluvioni).

Una volta fatta la domanda, arriverà la risposta. La comunicazione di accoglimento o rigetto ci sarà entro il 30 settembre 2023 ovvero entro il 31 dicembre 2023 per gli alluvionati.

A seconda della scelta fatta in sede di domanda, il pagamento del dovuto è in unica soluzione o a rate (massimo 18 rate).

Il pagamento in unica soluzione scade il 31 ottobre 2023, ovvero 31 gennaio 2024 per gli alluvionati.

In caso di pagamento a rate, invece, la prima e seconda rata avranno scadenza rispettivamente il 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023 (ovvero 31 gennaio 2024 e 28 febbraio 2024 per gli alluvionati). Le altre saranno da pagarsi entro il: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.

E’ possibile non rispettare le singole scadenze della sanatoria cartelle, purché si paghi entro i 5 giorni successivi.

Rottamazione cartelle, quando la domanda è annullata d’ufficio

Due sono le modalità previste per la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione cartelle. Ossia tramite aree riservata o area pubblica presenti sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione.

In caso di domanda tramite area riservata, è previsto l’arrivo di una e-mail con la ricevuta di presentazione.

Nel caso in cui, invece, la domanda è tramite area pubblica è previsto l’arrivo di tre messaggi in posta elettronica, ognuno dipendente dall’altro. La più importante è la prima e-mail. Qui per chi ha fatto domanda, c’era un link da convalidare entro le successive 72 ore, La mancata convalida entro questo tempo, ha comportato come conseguenza l’annullamento automatico della domanda.

Ne consegue che chi non convalidato il link entro il tempo previsto ha visto la domanda annullarsi e oggi, essendo dopo il 30 giugno 2023, non potrà ripresentare la richiesta. Cosa diversa, invece, per gli alluvionati. Se questi non convalidano il link vedranno, comunque, annullarsi d’ufficio la richiesta, ma potranno ripresentarla essendo ancora nei termini (la scadenza, come detto, per loro è il 30 settembre 2023).

Ricordiamo anche che, una volta convalidato il link, arriveranno una seconda e terza e-mail. La seconda indica il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Il terzo e ultimo messaggio contiene la ricevuta di presentazione della domanda (che potrà essere scaricata entro i 5 giorni successivi).

Riassumendo…

  • per coloro che al 1° maggio 2023 avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni, la domanda di adesione alla rottamazione cartelle scade il 30 settembre 2023. Per gli altri è scaduta il 30 giugno 2023
  • due le modalità di domanda, ossia area riservata o area pubblica (entrambe accessibili dal sito istituzionale dell’Agenzia Entrate Riscossione)
  • se la domanda è fatta tramite area pubblica arriveranno tre e-mail. La più importante è la prima dove si trova un link da convalidare entro 72 ore. Se la convalida non è stata fatta entro tale tempo, la domanda si considera annullata.