Al momento della presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle, scadeva il 30 giugno scorso, il contribuente ha dovuto indicare il numero delle rate, massimo 18, in cui suddividere il pagamento delle somme dovute per il perfezionamento della sanatoria. Detto ciò, potrebbe accadere che il contribuente in base alla liquidità di cui dispone, decida di pagare più rate insieme o magari di rimandarne alcune.

E’ ammesso un comportamento del genere oppure la norma di riferimento della rottamazione lo vieta?

Vediamo quali sono i margini entro i quali il contribuente può gestire i pagamenti della rottamazione delle cartelle, senza compromettere l’efficacia dell’adesione alla sanatoria.

Rottamazione cartelle. Le scadenze

La rottamazione delle cartelle può essere pagata in unica soluzione o a rate.

In base alla proroga di cui al DL 51/2023,  la scadenza della prima rata o del versamento in una soluzione è stata spostata dal 31 luglio al 31 ottobre.

Se il contribuente opta per il pagamento a rate, il totale dovuto ai fini della sanatoria potrà essere così pagato: versamento in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.

Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari ciascuna al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Nelle FAQ dell’Agenzia delle entrate riscossione, viene ribadito che:

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Dunque non sono ammessi neanche lievi ritardi o carenti versamenti.

Per fare un esempio se la prima rate è pari a 200 euro e il contribuente versa 150 euro al 31 ottobre e 50 al 2 novembre, la rottamazione decade.

Rottamazione cartelle. E’ possibile non rispettare le singole scadenze

In premessa ci siamo chiesti in che modo il contribuente può gestire i pagamenti delle singole rate in base alla propria liquidità.

Ebbene, fermo restando quanto detto nel pr. precedente, il contribuente può;

  • pagare più rate insieme;
  • nel rispetto delle singole scadenze.

Ad esempio, alla scadenza del 31 ottobre nulla impedisce al contribuente di pagare due rate, la prima e la seconda, non versando nulla in coincidenza della data del 30 novembre. Attenzione però, il pagamento della singola rata non può essere effettuato oltre il termine previsto per la sua scadenza. Riprendendo l’esempio precedente, ciò significa che se il contribuente paga in anticipo le prime due rate, la terza potrà essere pagata al massimo entro il 28 febbraio 2024. Non è possibile rimandare il pagamento oltre tale data in base alla propria liquidità.

Si ponga attenzione al fatto che, per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati, allegato n. 1 del “Decreto Alluvione” (DL n. 61/2023), i termini e le scadenze della Definizione agevolata, prevista dalla Legge n. 197/2022 e s.m.i., sono prorogati di 3 mesi. Conseguentemente, la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023.

Infine, sono differiti di 3 mesi sia il termine entro il quale Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute (entro il 31 dicembre 2023) per il perfezionamento della Definizione agevolata, sia le successive scadenze per il relativo pagamento.

Riassumendo…

  • La prima o unica rata della rottamazione delle cartelle scade al 31 ottobre 2023;
  • non sono ammessi pagamenti tardivi o parziali;
  • il contribuente può pagare più rate insieme nel rispetto delle singole scadenze.