Scaduto il tempo per la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione cartelle edizione Legge di bilancio 2023, è ora tempo di aspettare la risposta dall’Agenzia Entrate Riscossione. Una risposta che può essere positiva o negativa. C’è però chi più di tutti rischia il rigetto della richiesta e, quindi, di non beneficiare della sanatoria.

Intanto c’è chi può ancora presentare domanda di adesione. Sono coloro che, alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio o la sede in uni dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni (decreto-legge n. 61 del 2023) Per loro il termine ultimo è posticipato al 30 settembre 2023.

La risposta a settembre o dicembre

Chi ha presentato domanda per la rottamazione cartelle  deve attendere che l’Agenzia Entrate Riscossione invii la comunicazione di accoglimento o rigetto. Così come anche chi la presenta beneficiando della proroga al 30 settembre 2023.

In caso di accoglimento, sarà indicato l’importo da pagare. Oltre che le scadenze di pagamento (unica soluzione o a rate a seconda della scelta fatta in sede di domanda). In caso di rigetto, invece, la risposta indicherà le motivazioni.

Tale comunicazione (accoglimento o rigetto) sarà recapitata al domicilio fisico del contribuente. O sulla sua PEC (se indicata in sede di domanda di adesione alla sanatoria). Se la risposta alla rottamazione cartelle non arriva sarà, comunque, consultabile anche nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate nella parte dedicata ai servizi informativi, sezione “definizione agevolata”.

I tempi di recapito sono entro il 30 settembre 2023 ovvero entro il 31 dicembre 2023 per gli alluvionati.

Rottamazione cartelle, chi rischia il rigetto

Per espressa previsione di legge, chi presenta domanda di adesione alla rottamazione cartelle deve rinunciare a presentare ricorso per le cartelle indicate nella domanda stessa. Deve altresì rinunciare ad eventuali giudizi già in corso per ricorsi già presentati per quelle stesse cartelle.

Queste rinunce devono specificamente essere indicate nella richiesta.

Quindi, in sede di domanda il contribuente ha indicato la rinuncia. Attenzione però, che laddove poi dopo la domanda il contribuente dovesse presentare il ricorso o continuare a stare in giudizio per le cartelle oggetto di rottamazione, questi certamente vedrà rigettarsi la domanda.

Anche se di recente, questo rischio deve essere visto alla luce della nuova Ordinanza n. 15722 del 5 giugno 2023 della Corte di Cassazione, con cui i giudici hanno dichiarato che la domanda di adesione alla rottamazione cartelle determina in automatico “’l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse”.

Riassumendo…

  • la domanda rottamazione cartelle è scaduta il 30 giugno 2023, mentre scade il 30 settembre 2023 per i contribuenti che, al 1° maggio 2023, avevano residenza, domicilio o sede in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni
  • la comunicazione di accoglimento o rigetto della domanda arriverà entro il 30 settembre 2023 (ovvero 31 dicembre 2023 per gli alluvionati)
  • se dopo la domanda si presenta ricorso o si continua a stare in giudizio per le cartelle oggetto di adesione, si rischia seriamente il rigetto della sanatoria.

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