Ultimo giorno, oggi 30 giugno 2023, per la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione cartelle edizione legge di bilancio 2023. Solo per alcuni il termine slitta al 30 settembre 2023 (gli alluvionati di maggio dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche). Da domani si dovrà solo poi aspettare che l’Agenzia Entrate Riscossione risponda con l’accoglimento o il rigetto della richiesta.

Un nostro lettore ci fa presente di avere fatto domanda di adesione alla sanatoria e ci chiede se dopo il 30 giugno 2023, essendo ancora nei termini può fare ricorso contro la cartella inserita nella richiesta.

Rottamazione cartelle, la scadenza della domanda

Per rispondere al lettore ripercorriamo prima un po’ di storia della rottamazione cartelle prevista dalla manovra finanziaria del 2023.

La definizione agevolata questa volta interessa le cartelle di pagamento aventi ad oggetto debiti (carichi) affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Per chi aderisce si avrà il vantaggio di pagare sostanzialmente solo la quota capitale del debito, azzerando sanzioni e interessi.

Non sarà automatica. Il contribuente deve fare domanda all’Agenzia Entrate Riscossione entro il 30 giugno 2023 (data così prorogata rispetto al 30 aprile). Per coloro che al 1° maggio avevano residenza, domicilio o sede legale nei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni (decreto-legge n. 61 del 2023), la scadenza passa al 30 settembre 2023. Il servizio web per la presentazione della domanda rottamazione quater per gli alluvionati riapre il 3 luglio 2023.

Le scadenze di pagamento

Nella richiesta di adesione si indica se si intende pagare in unica soluzione (scadenza pagamento al 31 ottobre 2023 ovvero 31 gennaio 2024 come da decreto alluvioni) oppure a rate (massimo 18). Il pagamento rateale ha le seguenti scadenze:

  • prima rata – 31 ottobre 2023 (ovvero 31 gennaio 2024 per alluvionati);
  • seconda rata – 30 novembre 2023 (ovvero 28 febbraio 2024 per alluvionati);
  • le restante rate avranno scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.

Per chi non paga entro le scadenze sono dati 5 giorni di tolleranza per versare.

Se non si paga nemmeno entro i 5 giorni, anche una sola rata, si decade dalla definizione agevolata.

Dopo aver fatto domanda, l’Agenzia Entrate Riscossione risponderà con un SI o con un NO entro il 30 settembre 2023 (ovvero 31 dicembre 2023 per gli alluvionati).

Rottamazione cartelle: la rinuncia al ricorso

La stessa manovra di bilancio 2023 dice che chi intende aderire alla rottamazione cartelle esattoriali deve rinunciare ad eventuali contenziosi. Deve, quindi, rinunciare al fare ricorso per le cartelle indicate nella domanda per la sanatoria e deve altresì rinunciare ad eventuali giudizi già in corso per ricorsi già presentati per quelle stesse cartelle.

Questa cosa si indica specificamente quando si fa la richiesta di adesione alla rottamazione.

Andando a rispondere al nostro lettore, la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 15722 dello scorso 5 giugno 2023, ha sancito che la domanda di adesione alla rottamazione cartelle determina in automatico “’l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse”.

Quindi, i giudici sostanzialmente dicono che chi presenta la richiesta per beneficiare della sanatoria significa che non ha interesse a fere un ricorso per quella cartella. Di conseguenze è inammissibile farlo se il contribuente cambi idea dopo la domanda.

In conclusione, una volta fatta la domanda il lettore non può poi decidere di fare ricorso.

Riassumendo…

  • la domanda di adesione alla rottamazione cartelle (edizione legge di bilancio 2023) scade il 30 giugno 2023 (oppure il 30 settembre 2023 per gli alluvionati dei comuni di cui all’allegato 1 decreto-legge n. 61 del 2023)
  • la risposta alla richiesta arriverà dall’Agenzia Entrate Riscossione entro il 30 settembre 2023 (ovvero entro il 31 dicembre 2023 per gli alluvionati)
  • chi presenta domanda per la rottamazione cartelle deve rinunciare, per le cartelle oggetto di sanatoria, a fare ricorso e rinunciare a qualsiasi giudizio già in essere
  • dopo la domanda di adesione alla sanatoria non si può fare ricorso per la cartella oggetto di rottamazione (Ordinanza Corte di Cassazione n. 15722 del 5 giugno 2023).