L’esattore non si arrende. Prova ancora a recuperare con le “buone” i crediti che l’Amministrazione finanziaria vanta verso i contribuenti. Arriva, infatti, dal Senato l’approvazione dell’emendamento al decreto Anticipi che proroga i termini di versamento già scaduti della prima e seconda rata della rottamazione cartelle.

Versamenti che andavano fatti, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023 (ovvero 6 novembre con i 5 giorni di tolleranza) e 30 novembre (ovvero 5 dicembre). Regola prevede che l’omesso o insufficiente versamento, anche di una sola rata, causa la decadenza dalla definizione agevolata.

Adesso, per chi non ha pagato, ci sarà ancora possibilità di rientrare entro e non oltre il 18 dicembre 2023.

Rottamazione cartelle, adesione a date diverse

Ricordiamo che questa edizione della rottamazione cartelle (prevista dalla legge di bilancio 2023), interessa i debiti (carichi) affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

L’adesione permette di risparmiare le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio, pagando solo somme dovute a titolo di:

  • capitale;
  • quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive;
  • diritti di notifica.

Chi voleva aderire doveva fare domanda entro il 30 giugno 2023. Una scadenza prorogata al 30 settembre 2023 (ovvero 2 ottobre) per coloro che al 1° maggio 2023, avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni.

La risposta (ossia la comunicazione di accoglimento o rigetto della sanatoria cartelle) è arrivata entro il 30 settembre 2023 (ovvero arriverà entro il 31 dicembre 2023 per gli alluvionati).

Prima e seconda rata già scadute

In sede di adesione, il contribuente doveva indicare se pagare in unica soluzione o a rate (massimo 18). Il versamento in unica soluzione ha visto come scadenza il 31 ottobre 2023. In caso di pagamento a rate, invece, le scadenze ordinarie sono:

  • 31 ottobre 2023 – prima rata;
  • 30 novembre 2023 – seconda rata;
  • altre 16 rate, entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.

Previsti i c.

d. 5 giorni di tolleranza della rottamazione cartelle. Quindi, ogni volta, si può pagare entro i successivi 5 giorni senza avere conseguenze. Laddove, invece, non si dovesse pagare nemmeno entro 5 giorni, anche una sola rata, si decade dalla definizione agevolata.

Si tenga presente che, tutte le scadenza di pagamento sopra menzionate sono già prorogate di 3 mesi per gli alluvionati di maggio 2023.

Rottamazione cartelle, chi può ancora salvarsi

Per coloro che avevano scadenza della prima o unica rata e della seconda rata rispettivamente il 31 ottobre 2023 (ovvero 6 novembre) e 30 novembre 2023 (ovvero 5 dicembre), arriva la proroga con il decreto Anticipi (decreto-legge n. 145/2023).

Uno slittamento che consente di non decadere dal beneficio. In dettaglio, l’emendamento al citato decreto Anticipi, approvato in fase di conversione in legge, sposta in avanti al 18 dicembre 2023 entrambe le date.

Questo significherebbe che:

  • chi non ha pagato la prima o unica rata entro il 6 novembre;
  • chi ha rispettato la scadenza del 6 novembre ma non quella del 5 dicembre;
  • chi non ha rispettato nessuna delle due scadenze.

potrebbe pagare il tutto entro il 18 dicembre 2023.

C’è solo da capire se anche a questa nuova data si applicheranno i 5 giorni di tolleranza. Se così fosse si finirebbe per poter pagare entro il 23 dicembre 2023, che essendo sabato ed essendo i successivi giorni festivi, slitterebbe ulteriormente al 27 dicembre.

Più che decreto Anticipi, dunque, sembrerebbe più un decreto Posticipi.

Riassumendo…

  • un emendamento approvato in fase di conversione del decreto Anticipi, proroga al 18 dicembre 2023 la prima e seconda rata della rottamazione cartelle
  • la proroga è al 18 dicembre 2023
  • per gli alluvionati di maggio 2023, tutte le scadenza di pagamento, ricordiamo che già sono state prorogate di tre mesi rispetto al calendario ordinario.